F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 30.07.2008 (362) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI CINQUE PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO APPENA TERMINATO E € 500,00; L’INIBIZIONE PER TRE MESI AL SIG. GIOVANNI COSIMO; L’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CLAUDIO COSIMO E LA SQUALIFICA PER DUE TURNI AL CALCIATORE FABIO PACELLA (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo – C.U. n. 64 del 26.6.2008).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 30.07.2008
(362) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AS PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI CINQUE PUNTI DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO APPENA TERMINATO E € 500,00; L’INIBIZIONE PER TRE MESI AL SIG. GIOVANNI COSIMO; L’INIBIZIONE PER MESI DUE AL SIG. CLAUDIO COSIMO E LA SQUALIFICA PER DUE TURNI AL CALCIATORE FABIO PACELLA
(delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - C.U. n. 64 del 26.6.2008).
La Procura Federale con atto del 7 / 13 maggio 2008 ha deferito alla CDT Abruzzo i seguenti tesserati: Cosimo Giovanni, presidente della società Pro Calcetto Avezzano, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 Statuto Federale; Cosimo Claudio e Pacella Fabio, rispettivamente dirigente il primo e calciatore il secondo della società Pro Calcetto Avezzano, per le medesime violazioni di cui sopra; la società Pro Calcetto Avezzano per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS delle violazioni ascritte al presidente ed ai due tesserati. Il deferimento era motivato sul fatto accertato dell’impiego da parte della società Pro Calcetto Avezzano in 12 gare del campionato regionale calcio a 5 serie C1 di un calciatore di nome Wallace Barbosa Santos, non tesserato. La CD Territoriale con decisione pubblicata il 26 giugno 2008 ha inflitto a Cosimo Giovanni l’inibizione di mesi tre, a Claudio Cosimo l’inibizione di mesi due, a Fabio Pacella la squalifica di due turni; alla società Pro Calcetto Avezzano cinque punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato appena terminato, nonché l’ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione ricorrono i sanzionati per la totale revoca della decisione medesima. Sostengono i ricorrenti che la CDT avrebbe violato l’art. 30 comma otto CGS negando ai deferiti la copia degli atti sul presupposto, del tutto erroneo, di richiesta formulata tardivamente e, nel merito, di aver accolto il Deferimento non considerando che il calciatore impiegato nelle gare di cui trattasi era regolarmente tesserato. La Procura Federale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché sottoscritto dagli inibiti. In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso stesso. I sanzionati, rappresentati dal proprio legale munito di procura, si sono riportati al ricorso, instando per il suo accoglimento. Il ricorso, ammissibile in quanto sottoscritto anche dal difensore dei sanzionati munito di procura, è infondato. L’asserita violazione del diritto alla difesa, lamentata dalla parte ricorrente, non sussiste atteso che i deferiti, presentando memoria difensiva e partecipando all’udienza di discussione del deferimento innanzi la CDT, hanno compiutamente esercitato le proprie difese, sanando così ogni eventuale vizio del procedimento. La partecipazione del calciatore Santos Wallace Barbosa alle gare in oggetto è stata del tutto irregolare, atteso che il tesseramento del calciatore era stato sospeso dall’Ufficio Tesseramento, come risulta da comunicazione dello stesso Ufficio datata 21 gennaio 2008, in atti. Peraltro non appare rientrare nei poteri procedurali di questa Commissione valutare la
legittimità della sospensione del tesseramento del calciatore di cui trattasi, che appare immune da palesi vizi sia formali che sostanziali. P.Q.M. respinge il ricorso, conferma le sanzioni irrogate, dispone l’addebito della tassa non versata.
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