F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 30.07.2008 (347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO ANGELONI (Presidente pro tempore Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 5349/340 pf07-08/AM/ma del 5.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 30.07.2008
(347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO ANGELONI (Presidente pro tempore Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETA’ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota n. 5349/340 pf07-08/AM/ma del 5.6.2008)
Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 5.6.2008 nei confronti di Vincenzo Angeloni e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per rispondere, il primo della violazione di cui agli artt, 1 comma 1 CGS e 17 NOIF per aver posto in essere la condotta meglio descritta nella parte motiva del deferimento e della Società Pescina Valle del Giovenco Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente pro-tempore, contestazione quella indicata rettificata all’udienza del 17.7.2008 con l’attribuzione all’Angeloni della qualità di socio e non di Presidente della Società e dell’addebito alla Pescina Valle del Giovenco a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS; ritenuto che all’inizio del dibattimento i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, con riferimento alla contestazione dell’addebito come rettificato dalla Procura federale all’udienza del 17 luglio 2008, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’inibizione per mesi 2 (due) al sig. Vincenzo Angeloni e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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