F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 06.08.2008 (302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO MOGGI (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), MARIANO FAGIANI (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), Pietro FRANZA (Presidente FC Messina Peloro Srl), MARIO BONSIGNORE (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), GIANLUCA PAPARESTA (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari), ROMEO PAPARESTA (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) TIZIANO PIERI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca), SALVATORE RACALBUTO (già arbitro effettivo), STEFANO CASSARA’ (già arbitro effettivo), ANTONIO DATTILO (già arbitro effettivo), PAOLO BESTINI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo), MARCO GABRIELE (già arbitro effettivo), MASSIMO DE SANTIS (già arbitro effettivo), MARCELLO AMBROSINO (assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco NA), E DELLE SOCIETA’ JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/SP/ad del 23.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13/CDN del 06.08.2008 (302) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO MOGGI (all’epoca dei fatti tesserato Juventus FC SpA), MARIANO FAGIANI (all’epoca dei fatti dirigente FC Messina Peloro Srl), Pietro FRANZA (Presidente FC Messina Peloro Srl), MARIO BONSIGNORE (all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente FC Messina Peloro Srl), GIANLUCA PAPARESTA (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari), ROMEO PAPARESTA (all’epoca dei fatti arbitro benemerito) TIZIANO PIERI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca), SALVATORE RACALBUTO (già arbitro effettivo), STEFANO CASSARA’ (già arbitro effettivo), ANTONIO DATTILO (già arbitro effettivo), PAOLO BESTINI (arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo), MARCO GABRIELE (già arbitro effettivo), MASSIMO DE SANTIS (già arbitro effettivo), MARCELLO AMBROSINO (assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco NA), E DELLE SOCIETA’ JUVENTUS FC SpA e FC MESSINA PELORO Srl (nota n. 4349/602quinviciespf06-07/SP/ad del 23.4.2008) Il procedimento Con atto del 23.4.2008 Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: • Luciano MOGGI, all’epoca dei fatti tesserato JUVENTUS FC SpA con la qualifica di Amministratore e Direttore Generale, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 1), nonché le condotte di cui al paragrafo V; • Mariano FABIANI, all’epoca dei fatti dirigente della società FC MESSINA PELORO ed attualmente dirigente della società SALERNITANA CALCIO 1919, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 2), nonché le condotte di cui al paragrafo V; • Pietro FRANZA, Presidente della società FC MESSINA PELORO Srl, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo V; • Mario BONSIGNORE, all’epoca dei fatti tesserato quale Dirigente del MESSINA PELORO Srl per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo V; • Gianluca PAPARESTA, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Bari, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 3); • Romeo PAPARESTA, all’epoca dei fatti arbitro benemerito, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto3); • Tiziano PIERI, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Lucca, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 4); • Salvatore RACALBUTO, già arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 5); • Stefano CASSARA’, già arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 6) • Antonio DATTILO, già arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 7); • Paolo BERTINI, arbitro effettivo associato presso la Sezione AIA di Arezzo, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 8); • Marco GABRIELE, già arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 9); • Massimo DE SANTIS, già arbitro effettivo, per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 10); • Marcello AMBROSINO, assistente associato presso la Sezione AIA di Torre del Greco (NA), per la violazione dei doveri di lealtà probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte di cui alla parte motiva del deferimento, sub paragrafo IV, punto 11); • la società JUVENTUS FC SpA, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte, sub paragrafo IV punto 1) al suo dirigente con legale rappresentanza ai sensi dell’art. 2, comma 4, parte prima, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti contestati, trasfuso nei contenuti nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS; • la società FC MESSINA PELORO Srl, a titolo di responsabilità diretta o oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 del C.G.S. vigente, per i comportamenti addebitati al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti, sub paragrafo IV, punto 2) e sub paragrafo V. Nei termini assegnati i deferiti hanno depositato le proprie memorie difensive con le quali hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti. All’udienza del 18 giugno 2008, prima dell’inizio della fase dibattimentale Romeo Paparesta, Gianluca Paparesta, Pietro Franza, Mario Bonsignore, la Società Juventus FC SpA, la Società FC Messina Peloro Srl, tramite i propri difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS. Su tali istanze il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso e conseguentemente questa Commissione ha emesso ordinanza di accoglimento di dette istanze definendo il giudizio nei confronti dei soggetti deferiti sopramenzionati (vedi CU n. 65/CDN del 18.6.2008). Con la medesima ordinanza questa Commissione rinviava a nuovo ruolo il procedimento a carico di tutti gli altri deferiti. All’udienza del 22 luglio 2008 questa Commissione, in ordine alle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti, e sentito il Procuratore federale che ne ha chiesto l’integrale rigetto, si è pronunciata con l’ordinanza che segue: I. I - in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione nei confronti del Sig. Luciano Moggi, rilevato che all’epoca della condotta contestata il deferito risultava tesserato della FIGC e quindi soggetto alle regole dell’ordinamento Federale e che le sue dimissioni sono intervenute soltanto in data 16 maggio 2006, per cui è pacifico che egli non incorra nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall’art. 36 comma 7, NOIF, sia dall’art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004, onde permane nei suoi confronti l’interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l’operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell’art. 30, comma 2, Statuto Federale (già art. 27, comma 2), a prescindere dalla eseguibilità della eventuale sanzione. A ciò si aggiunga che ragionando a contrariis si consentirebbe paradossalmente la facile elusione dell’azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell’avvio di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi, sottraendosi in tal modo all’eventuale provvedimento. Alla luce degli argomenti sopra illustrati questa Commissione ritiene di non dover condividere sul punto la diversa decisione assunta dalla Corte Federale con CU n. 21/CF del 21 giugno 2007. II. In ordine alla eccepita improcedibilità del deferimento per il decorso del termine ex art. 30 n. 7 dello Statuto Federale e 27 n. 8 del CGS vigente alla data del 30 giugno 2007, si rileva che dall’elenco depositato all’odierna riunione dal Procuratore Federale ed allegato al provvedimento di proroga adottato dalla Corte di Giustizia Federale pubblicato sul C.U. n. 5/CGF in data 25 luglio 2007, risulta che la proroga del termine per la conclusione delle indagini è stata richiesta e concessa proprio con riferimento al procedimento n. 441 del 2007 le cui indagini vennero aperte in data 16 aprile 2007, risultando così assorbita ogni ulteriore eccezione sul punto. Per completezza, si deve ancora rilevare che l’istanza di proroga è stata presentata dalla Procura Federale, prima del termine della Stagione Sportiva 2006/2007 e quindi tempestivamente, al Presidente Federale, competente a decidere in base alla normativa in vigore in quel momento. Con la pubblicazione del nuovo CGS la competenza è stata trasferita alla Corte di Giustizia Federale. Trattandosi di norma di natura processuale ed in assenza di una disciplina transitoria, il provvedimento assunto dalla CGF appare legittimamente emesso in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 32 comma 11 del CGS. III. Sulla inutilizzabilità degli atti di indagine del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Napoli ed in particolare delle conversazioni telefoniche intercettate, la Commissione rileva che trattasi di documentazione pervenuta dall’Autorità Giudiziaria, acquisita dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 401 del 13 dicembre 1989, trattandosi di attività relativa alla fase delle indagini preliminari, la cui utilizzabilità è stata costantemente affermata dagli Organi di Giustizia Sportiva, con orientamento al quale questa Commissione ritiene di aderire. Quanto agli asseriti vizi dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed alle conseguenti operazioni di Polizia Giudiziaria, nonché alla ritenuta inutilizzabilità degli atti del procedimento penale per violazione degli articoli 114 e 116 c.p.p. è da ritenere sufficiente la provenienza ed il deposito degli atti da parte dell’Autorità Giudiziaria, dovendosi necessariamente presupporre da tale derivazione la legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi, della loro assunzione e della loro conoscibilità, restando ovviamente precluso ogni controllo sia formale che sostanziale in questa sede degli atti trasmessi. IV. In ordine alla richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, la Commissione richiama il costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che ha sancito l’autonomia della giurisdizione sportiva rispetto a quella ordinaria e, conseguentemente, l’assenza di alcun vincolo di pregiudizialità. V. In ordine alla reiterazione dell’istanza di rilascio di copia degli atti relativi alle posizioni già definite ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS formulata dalla difesa di Bertini Paolo, se ne rileva la inaccoglibilità, attesa la irrilevanza di tale documentazione ai fini del decidere. VI. In ordine alla richiesta di astensione dei componenti di questa Commissione in quanto incompatibili per aver provveduto sulla richiesta di applicazione di sanzione nei confronti di altri deferiti nell’ambito di questo procedimento, l’istanza è irrituale, stante l’inesistenza dell’istituto dell’astensione nell’ordinamento sportivo. In ogni caso va evidenziata l’assenza di profili di incompatibilità derivanti dalla intervenuta pronuncia, in ragione della differente disciplina sulla posizione processuale delle parti e sulla formazione della prova nel procedimento sportivo rispetto al processo penale. VII. Sulla eccezione di improcedibilità del secondo capo di incolpazione stante il divieto del ne bis in idem, trattandosi di questione dipendente anche dalla valutazione del materiale probatorio acquisito, se ne rinvia la decisione al merito. Per questi motivi la Commissione rigetta le eccezioni proposte dalle parti, riservandosi al merito la decisione della questione del ne bis in idem e dispone di procedere oltre nel dibattimento.”” Alla medesima udienza in ordine alle richieste istruttorie formulate dalle difese dei deferiti e sentito il Procuratore federale questa Commissione si è pronunciata con l’ordinanza che segue: “”Sulle istanze istruttorie, sentita la Procura Federale che si oppone alle sole richieste di prova per testi, la Commissione, ritenutane la rilevanza e l’ammissibilità, ammette le produzioni documentali. Per quanto riguarda le richieste di prova per testi: rigetta le richieste formulate dalla difesa del Bertini in quanto inammissibili poiché le persone indicate come testimoni sono o sono stati soggetti deferiti in questo stesso procedimento, e comunque le circostanze dedotte sono irrilevanti; rigetta altresì le istanze della difesa del Fabiani; quanto alla testimonianza dell’ing. De Falco perché superflua in relazione alla consulenza depositata in atti e quanto alle altre deduzioni perché relative a circostanze ininfluenti ai fini della decisione ovvero comprovabili documentalmente.”” Chiusa l’istruttoria, i difensori rinunciavano alla discussione orale conclusiva, abbandonando, unitamente ai deferiti, l’aula di udienza, e si riportavano al contenuto delle rispettive memorie difensive ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il Procuratore Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Luciano Moggi: inibizione per anni 1 e mesi 2; Mariano Fabiani: inibizione per anni 4; Tiziano Pieri: squalifica per anni 3 e mesi 6; Salvatore Racalbuto: squalifica per anni 3 e mesi 6; Stefano Cassarà: squalifica per anni 3 e mesi 6; Antonio Dattilo: squalifica per anni 3 e mesi 6; Paolo Bertini: squalifica per anni 3 e mesi 6; Marco Gabriele: squalifica per anni 3 e mesi 6; Massimo De Santis: squalifica per anni 3 e mesi 6; Marcello Ambrosino: squalifica per anni 3 e mesi 6. Motivi della decisione Preliminarmente occorre precisare che la contestazione rivolta ai deferiti non riguarda presunti ed indimostrati accordi illeciti o, comunque, non attiene al contenuto di telefonate intercettate. La violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ipotizzata nei loro confronti si realizza nel fatto di aver costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi ed il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA di cui al presente procedimento, dall’altra. Risulta, infatti, che in prossimità dei sorteggi, nonché successivamente al loro svolgimento, e in prossimità delle gare e successivamente ad esse sono intercorsi contatti tra le utenze nella disponibilità del Moggi e del Fabiani e quelle nella disponibilità degli altri deferiti, associati AIA. Ne consegue la necessità di esaminare gli elementi a carico dei deferiti onde accertarne la relativa efficacia probatoria secondo i più corretti canoni di valutazione della prova consolidati nelle decisioni della giustizia sportiva. Ebbene, ad avviso di questa commissione le modalità di raccolta e di documentazione degli elementi di prova, tra i quali le dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dall’Ufficio Indagini, prima, e dalla Procura Federale, poi, confluite nella relazione della Procura Federale (già Ufficio Indagini) non consentono di dubitare della valenza probatoria di tali elementi contenuti in un atto ufficiale, fonte privilegiata di prova, a meno di minare alla base i principi cardine sui quali si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarità. E’ quindi necessario soffermarsi, sulle risultanze investigative, oggetto dell’attività svolta dai Carabinieri, onde valutare, successivamente, la sussistenza dei necessari elementi di riscontro. Senonché, procedendo nella duplice operazione necessaria per il corretto apprezzamento della valenza probatoria degli elementi di carattere indiziario, deve concludersi che tali elementi sono dotati di certezza, promanante sia da ciascuno di essi, sia da una loro visione unitaria. Ciò determina un quadro indiziario grave, preciso e concordante, fondato su elementi consistenti, non generici e convergenti. Pertanto sono assolutamente inconferenti i rilievi mossi dalle difese degli incolpati in ordine alla mancanza di prova di accordi illeciti raggiunti attraverso le comunicazioni telefoniche operate con le schede telefoniche estere. Se ci fosse stata prova di accordi illeciti ben altra sarebbe stata la contestazione rivolta ai deferiti. E’ evidente che l’utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad eludere la possibilità di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni. Tale obiettivo risulta ancora più censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che impone loro di tenere una condotta assolutamente leale e trasparente. Tale condotta integra a pieno la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, tanto più grave perché commessa in concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di calcio e chi è stato posto dal sistema sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal campo. Pertanto l’aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato, nonché l’aver accettato di farne parte, realizza di per sé la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS. Occorre quindi valutare se per ognuno dei deferiti sussistano elementi probatori sufficienti per pervenire ad una affermazione di responsabilità. Questa Commissione ritiene che per tutti i deferiti la risposta a tali quesiti è affermativa. Appare convincente il metodo seguito dai Carabinieri per individuare gli utilizzatori delle schede straniere. Esso si è basato sui seguenti passaggi: – esame delle celle agganciate in chiamata dall’utenza al fine di individuare i luoghi frequentati dall’utilizzatore del telefono, incrociando tali dati con elementi certi relativi al novero dei possibili utilizzatori dell’utenza stessa, emersi nel corso dell’indagine (luogo di dimora, partecipazione riscontrata a particolari eventi pubblici); - sviluppo degli intestatari delle eventuali utenze nazionali contattate dalla singola utenza svizzera al fine di individuare età, residenza, luogo di origine, attività lavorativa svolta dai predetti per rilevare eventuali collegamenti tra questi e i soggetti emersi nel corso delle indagini; - esame incrociato degli elementi emersi dalle utenze intercettate con i dati delle utenze svizzere. Ciò in un arco temporale compreso tra: - il 30 giugno 2004 fino alla data di notifica del decreto di esibizione tabulati, avvenuta nel mese di giugno del 2006, per le prime 9 SIM; - il 1° giugno 2004 sino alla data della notifica del decreto di esibizione tabulati, avvenuta nel mese di gennaio 2007 per le ulteriori 12 SIM; Questo metodo ha consentito di arrivare ai nomi dei deferiti. Per corroborare la tesi accusatoria vi sono, poi, riscontri oggettivi comuni per tutti i deferiti. In particolare in ordine all’acquisto di schede estere nell’interesse di Moggi e sul loro utilizzo devono essere considerate le dichiarazioni rese dall’arbitro Nucini, da TDC, da MC e da TG nonché quelle rese da Romeo e Gianluca Paparesta nel corso delle indagini. A ciò si aggiunga il contenuto della telefonata dell’11.2.2005 tra De Santis e Bergamo nel corso della quale si fa riferimento esplicito ad una volontà del Moggi di creare un canale riservato di contatti con alcuni arbitri. Infine, non può trovare accoglimento l’assunto difensivo, prospettato dalla difesa del Moggi e del Fabiani e fatto proprio anche dalle difese degli altri deferiti, in forza del quale il presente procedimento sarebbe improcedibile, ai sensi e per gli effetti del principio del ne bis in idem, dal momento che si fonderebbe sui medesimi documenti (cfr. intercettazioni telefoniche) già oggetto di valutazione/esame/decisione in precedenti giudizi disciplinari e ritenuti irrilevanti (sempre sotto il profilo disciplinare). Invero, è indubbia la non coincidenza del presente deferimento rispetto a quello precedente (c.d. “Calciopoli 1”), laddove si consideri la non assoluta coincidenza non solo delle incolpazioni, ma anche e soprattutto dei fatti posti a base delle incolpazioni. Trattasi, a ben vedere, di fatti, quelli del deferimento di cui al presente procedimento disciplinare relativi a nuove condotte, anche se posti in essere da alcuni degli stessi soggetti di cui al precedente deferimento (per tutti Moggi). Infatti, mentre quel procedimento riguardava i rapporti tra Luciano Moggi ed i designatori arbitrali, questo riguarda la costituzione di un sistema di conversazioni riservate tra Moggi e Fabiani, da un lato, ed alcuni arbitri di livello nazionale, dall’altro. A nulla rileverebbe, sotto tale profilo che alcuni fatti/circostanze possano essere state valutate in precedenza, poiché non coperti da giudicato. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte – che fornisce un’interpretazione assolutamente restrittiva del principio del ne bis in idem – detto principio è finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche se non irrevocabili, e che per il medesimo fatto deve intendersi l’identità degli elementi costitutivi del reato e cioè la condotta, l’evento ed il nesso di causalità, considerati sia nella loro dimensione storico – naturalistica, sia in quella giuridica. Ciò comporta che l’operatività del principio impedisce al Giudice di riesaminare nel merito quegli stessi elementi già valutati e ritenuti insussistenti o insufficienti, mentre a contrario non fornisce alcun ostacolo ad un esame di tutti gli elementi di fatto non precedentemente valutati. La decisione nel merito richiede un ulteriore esame analitico delle singole posizioni dei deferiti. Relativamente alla posizione di Moggi, per come si ricava dalla relazione della Procura Federale (quale fonte privilegiata di prova) emerge che lo stesso abbia costituito con il contributo del Fabiani un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute con gli associati AIA di cui al presente procedimento. Invero a tale conclusione convergono i seguenti indizi gravi, precisi e concordanti: - le dichiarazioni rese da TDC, da MC e da TG relativamente all’acquisto delle schede estere nell’interesse del Moggi; - le dichiarazioni del Nucini in data 12.10.2006 il quale riferisce dell’incontro avvenuto in un albergo di Torino nel corso del quale il Moggi alla presenza del Fabiani gli consegnò una scheda delle sopracitate schede estere, allo scopo di renderlo partecipe del predetto sistema di comunicazione riservato; - le dichiarazioni rese da Romeo e Gianluca Paparesta in data 13.6.2007 e 10 e 13.3.2008 i quali riferiscono l’uno di un incontro avvenuto a Napoli presso l’abitazione del Moggi nell’ottobre del 2005 alla presenza del sig. Mariano (Angelo) Fabiani presentato come persona di fiducia del Moggi nel corso del quale quest’ultimo consegnava a Romeo Paparesta un telefonino Nokia contenente una SIM rilevatasi straniera nonché di altri incontri tenutisi con il Moggi tra i quali quello del 15.2.2005 nel corso del quale il Moggi consegnava un nuovo telefonino al Paparesta, l’altro ha confermato le circostanze riferite dal padre nonché di colloqui telefonici intercorsi con il Moggi utilizzando schede SIM straniere; - le numerose conversazioni telefoniche intercorse tra Moggi e Bergamo dettagliatamente riportate nella relazione della Procura; - gli accertamenti svolti dai Carabinieri relativamente: i) allo sviluppo del traffico telefonico generato dalle schede telefoniche risultate nella disponibilità del Moggi ossia le n. 41764329194 / 41764206334 / 41764334741 / 41764329164 / 41764334138 / 41764395996 / 41764201643 e 38631718382 e dalla individuazione delle celle agganciate dalle schede medesime risultate nella disponibilità dagli altri deferiti; ii) dall’esame incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi di residenza degli incolpati ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi calcistici; iii) ai contatti tra le utenze svizzere nella disponibilità del Moggi e quelle risultate nella disponibilità degli altri soggetti deferiti. A nulla rilevano gli assunti difensivi. L’assunto in virtù del quale non sarebbe stata acquisita alcuna prova sulla circostanza che Luciano Moggi ha fornito schede SIM straniere ad arbitri e/o assistenti appartenenti alla CAN dell’AIA in attività è smentito in atti proprio alla luce dell’esame delle intercettazioni telefoniche effettuate dai Carabinieri. Poco importa appurare le modalità di distribuzione (cui annette grande rilievo la difesa del Moggi) visto che è risultato ampiamente comprovato l’utilizzo delle schede da parte di tutti i soggetti deferiti. Sui rapporti tra Nucini e Facchetti non sono stati accertati fatti al riguardo censurabili e dunque le eccezioni formulate dalla difesa del Moggi appaiono del tutto irrilevanti. Sull’interpretazione dei precedenti disciplinari (vedi Comm. Disciplinare Nazionale LNP 378/2001) all’epoca le intercettazioni non furono ritenute idonee a condizionare e/o alterare l’evento sportivo, ma nella fattispecie oggi in esame il rinvio a giudizio è per violazione dell’art.1 comma 1, e comunque non si basa sul contenuto delle intercettazioni telefoniche ma esclusivamente sui “ contatti telefonici “ intercorsi tra i deferiti. Inutile l’esame delle varie classifiche redatte dalla difesa del Moggi in ordine ai cartellini rossi e gialli emessi dagli arbitri in sede disciplinare. Generiche le motivazioni con cui si cerca di legittimare l’operato del Messina Calcio e l’esclusione di ogni rapporto con la Juventus. Acclarata dunque l’esistenza di questo anomalo rapporto tra Moggi ed il sistema arbitrale, al contrario di quanto si affanna a dimostrare la difesa del Moggi, non ha cercato la Procura federale e non deve accertare questa Commissione illeciti posti in essere (diversi sarebbero stati peraltro i capi di incolpazione). Certo è che si è concretizzata una palese violazione dell’art.1 comma 1 CGS che va in questa sede sanzionato in applicazione del principio di continuazione tenuto conto delle sentenze già emesse dalla giustizia sportiva della FIGC a carico dello stesso Luciano Moggi. Relativamente alla posizione di Fabiani emerge che lo stesso, quale “uomo di fiducia di Moggi”, ha avuto un ruolo attivo, rilevante e determinante nella creazione e nella diffusione del predetto sistema di comunicazioni telefoniche riservate. Il ruolo del Fabiani al predetto sistema, per come si ricava dalla relazione della Procura, ha trovato conferma: - negli stretti rapporti tra Fabiani e Moggi (cfr. tra l’altro, dichiarazioni del Fagiani rese nell’ambito dell’inchiesta dell’ufficio indagini n. 62septies IN 2005/2006); - nelle dichiarazioni rese da Nucini, il quale ha riferito sin dall’interrogatorio reso dinanzi all’allora Ufficio Indagini, di come sia stato avvicinato dal Fabiani e da questi presentato al Moggi, nonché dell’incontro svoltosi presso un albergo di Torino, diretto a creare i presupposti per far entrare Nucini nel sistema di conversazioni riservate, a fronte della promessa di vantaggi per la carriera arbitrale dello stesso Nucini; - nelle dichiarazioni rese da Romeo e da Gianluca Paparesta, per le quali in questa sede si richiama quanto precedentemente riportato con riferimento alla posizione di Moggi; - nelle dichiarazioni rese da TDC, da MC e da TG, relativamente all’acquisto di schede estere nell’interesse di Moggi; - negli accertamenti svolti dai Carabinieri relativamente; i) allo sviluppo del traffico telefonico generato dalle schede telefoniche risultate nella disponibilità di Fabiani, ossia le n. 41764334751, 41764329584, 4176497408 e dalla individuazione delle celle agganciate dalle schede medesime; ii) all’esame incrociato tra il traffico telefonico, le celle agganciate, i luoghi di residenza dei deferiti ed i luoghi di svolgimento di determinati eventi sportivi calcistici; iii) ai contatti tra le utenze svizzere nella disponibilità del Fabiani e quelle risultate nella disponibilità di altri soggetti deferiti. A nulla rilevano gli assunti difensivi relativi alla mancata acquisizione di prove relativamente al possesso da parte del Fabiani delle schede telefoniche SUNRISE, alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’arbitro Nucini e da Romeo e Gianluca Paparesta, alla condotta arbitrale del Pieri, con riferimento alla conduzione della gara Roma – Messina del 30.1.2005, al contenuto di alcune telefonate dalle quali si evincerebbe la assoluta estraneità del Moggi alla gestione della Società Messina, laddove il contenuto probatorio della relazione della Procura è talmente granitico da non potere essere scalfito dalle deduzioni difensive basate su assunti logici non tali da assurgere, anche se dimostrati, al rango di prova dell’estraneità del Fabiani. A ciò si aggiunga che sotto tale profilo nessun contributo probatorio può essere ascritto al contenuto della relazione di parte a firma dell’Ing. De Falco, depositata dalla difesa del Fabiani, poiché nel caso di specie non si deve ragionare in termini di certezza scientifica, essendo sufficienti su un piano di prova processuale gli accertamenti dei Carabinieri, richiamati nella relazione della Procura. Per quanto attiene alla posizione degli arbitri: in ordine a Tiziano Pieri, le indagini gli attribuiscono l’utilizzo di due SIM estere in relazione alle quali le celle agganciate più spesso si trovano in Capannori, ove vive il deferito. Inoltre risultano agganciate celle in località ove contemporaneamente si trovava il Pieri per partecipare a raduni periodici presso il Centro Tecnico di Coverciano ovvero per arbitrare partite di campionato; in ordine a Salvatore Racalbuto, le indagini gli attribuiscono l’utilizzo di tre SIM estere in relazione alle quali le celle agganciate più spesso si trovano in Gallarate, luogo di residenza del deferito. Anche per lui, poi, la località di ubicazione delle celle corrisponde per orario e localizzazione a luoghi ove si trovava il Racalbuto per partecipare ai raduni periodici di Coverciano, o di Milano ovvero ove il deferito svolgeva funzione di arbitro o di 4° uomo. Inoltre da tali schede risultano chiamati i tesserati Bergantino Pietro e Tombolino Daniele che hanno confermato di aver parlato in tali occasioni proprio con il Racalbuto, così come molti altri arbitri e assistenti della CAN A-B o tesserati FIGC interrogati dalla Procura Federale (Rubino, Herberg, Niccolai, Marelli, Russomando, Trefoloni, D’Aguanno, Mitro, Foschi, Carabellò etc.). La produzione documentale del Racalbuto è priva di qualsiasi garanzia di autenticità e provenienza ed è di nessun valore probatorio; in ordine a Stefano Cassarà; risulta che l’unica scheda SIM a lui attribuita abbia attivato con maggior frequenza celle site nel Comune di Palermo, dove vive il deferito. Anche per Cassarà, poi, numerose chiamate coincidono per localizzazione ed orari a luoghi ove si trovava il deferito per i periodici convegni di Coverciano o per arbitrare incontri di calcio; in ordine a Antonio Dattilo, le celle attivate con maggior frequenza della SIM a lui attribuite si trovano a Siderno, luogo di residenza del deferito. C’è poi corrispondenza tra località di ubicazione delle celle agganciate e luoghi ove si trovava il deferito per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare incontri di calcio. Infine tra i numeri chiamati dalla SIM attribuita a Dattilo risulta un numero telefonico di rete fissa intestato alla moglie del deferito; in ordine a Paolo Bertini, la scheda SIM a lui attribuita risulta aver agganciato con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Arezzo ove vive il deferito. Inoltre vi è corrispondenza tra localizzazione ed orari delle chiamate e presenza dal Bestini per partecipare a convegni tecnici (Coverciano e Milano) o per arbitrare gare del Campionato Italiano. In significativa coincidenza con gli arbitraggi internazionali del Bertini, le indagini hanno riscontrato il silenzio della scheda SIM in questione sul territorio nazionale. Infine il Gianluca Paparesta nel corso dell’audizione del 10.3.2008 ha ammesso di aver parlato con il Bertini in data 8.11.2004 dopo le ore 17:30, e dai tabulati risulta effettivamente un contatto in tale data tra la SIM estera attribuita al Bertini e quella attribuita al Paparesta. Le istanze istruttorie avanzate dal Bertini nella memoria difensiva sono inammissibili in quanto generiche e perché indicano quali testimoni da escutere soggetti deferiti nel presente giudizio. Sono comunque irrilevanti. Per quanto riguarda la richiesta di essere sentito personalmente, il Bertini, presente in aula non ha reiterato tale istanza ma, anzi, ha abbandonato la riunione prima della fine; in ordine a Marco Gabriele, la scheda SIM estera a lui attribuita ha agganciato con maggiore frequenza celle ubicate nel suo luogo di residenza (Frosinone). Inoltre la localizzazione delle celle attivate in chiamata coincide con l’ora, la data ed il luogo di convegni tecnici tenutisi a Coverciano e a Milano ove si trovava anche il Gabriele. La difesa del deferito ha indicato il nominativo di un altro soggetto appartenente all’AIA che risiederebbe anche lui a Frosinone omettendo tuttavia di dedurre e provare la partecipazione di quest’ultimo ai convegni tecnici di Coverciano e Milano ove la scheda estera ha agganciato la cella ivi localizzata; in ordine a Massimo De Santis, le celle attivate con maggiore frequenza si trovano nel Comune di Roma, luogo di residenza e dimora del deferito e della di lui coniuge. Per tre volte è stata agganciata anche una cella di Tivoli ove il De Santis è nato. Anche per lui la localizzazione delle celle attivate corrisponde con ora, data e luogo di svolgimento di eventi a cui ha certamente partecipato, come un convegno tecnico tenutosi a Coverciano e numerosi incontri ufficiali arbitrati dal deferito. Risultano infine chiamate verso la moglie del deferito e verso lo Studio legale ove egli aveva eletto domicilio. La documentazione prodotta dal deferito a sua discolpa appare incomprensibile anche perché in gran parte illeggibile. La difesa del De Santis ne ha omesso qualsiasi illustrazione e pertanto tale produzione non intacca in alcun modo l’accusa; in ordine a Marcello Ambrosino, le indagini hanno attribuito l’utilizzo di due schede SIM per le quali risultano attivate con maggiore frequenza celle localizzate nel Comune di Torre del Greco ove il deferito vive e svolge la sua attività professionale. Inoltre l’ubicazione delle celle attivate corrisponde alla presenza dell’Ambrosino ad un raduno svoltosi presso il Centro Tecnico di Coverciano e ad un incontro di calcio nel quale il deferito ha svolto la sua attività di assistente. Elementi di riscontro sono venuti anche dalla dichiarazioni rese alla Procura dai tesserati Farneti, Mitro, Tagliavento e Russomando che risultano essere stati contattati mediante una delle SIM attribuite all’Ambrosino e che hanno confermato di aver avuto contatti telefonici con il deferito, pur non ricordando se ciò sia avvenuto mediante un utenza estera. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni, relativamente alla posizione degli arbitri, la cui violazione disciplinare ascritta è sostanzialmente identica, unica eccezione va fatta per il De Santis, per il quale la sanzione da infliggere deve essere ritenuta quale aumento in continuazione rispetto a quella inflitta con la decisione 26/7/07 della CAF. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, dichiara Luciano Moggi, Mariano (Angelo) Fabiani, Tiziano Pieri, Salvatore Racalbuto, Stefano Cassarà, Antonio Dattilo, Paolo Bertini, Marco Gabriele, Massimo De Santis, Marcello Ambrosino responsabili della violazione loro ascritta ed applica nei confronti di: - Luciano Moggi, la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) e mesi 2 (due); - Mariano (Angelo) Fabiani la sanzione dell’inibizione di anni 4 (quattro); - Tiziano Pieri, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Salvatore Racalbuto la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Stefano Cassarà, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Antonio Dattilo, la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Paolo Bertini la sanzione di della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Marco Gabriele la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Marcello Ambrosino la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); - Massimo De Santis la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei);
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