F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTORO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. ASD Pro Calcio Napoli attualmente tesserato Soc. SS Juve Stabia SpA), PAOLO DI STANISLAO (all’epoca dei fatti Presidente Soc. SS Lanciano Srl) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl OGGI SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 3908/325pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (273) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SANTORO (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. ASD Pro Calcio Napoli attualmente tesserato Soc. SS Juve Stabia SpA), PAOLO DI STANISLAO (all’epoca dei fatti Presidente Soc. SS Lanciano Srl) E DELLA SOCIETA’ SS LANCIANO Srl OGGI SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl (nota n. 3908/325pf07-08/AM/ma del 2.4.2008) Con atto del 2.4.2008, la Procura Federale ha deferito il sig. Antonio Santoro, il sig. Paolo Di Stanislao e la SS Lanciano Srl, il primo per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, con riferimento all’art. 40 comma 4 delle NOIF, nonché all’art. 10 commi 2 e 4 CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società S.S. Lanciano mentre era ancora tesserato per la società ASD Pro Calcio Napoli; il secondo, nella sua qualità di Presidente della SS Lanciano Srl, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 40 comma 4 delle NOIF, nonché all’art. 10 commi 2 e 4 del CGS, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Antonio Santoro senza aver effettuato, con la necessaria diligenza, le opportune verifiche volte ad identificare l’esistenza di possibili ostacoli di natura contrattuale avverso il tesseramento “de quo”; la società SS Lanciano Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, per le condotte ascritte al suo Presidente, coma sopra indicate. Alla riunione del 9.10.2008, la Procura Federale, nella persona dell’avv. Giua, ha concluso chiedendo per il sig. Santoro la squalifica di mesi uno; per il sig. Paolo Di Stanislao la inibizione temporanea di mesi due; per la società SS Lanciano Srl l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Per la società SS Virtus Lanciano 1924 Srl è comparso l’avv. Donato Di Campli, il quale ha concluso per la dichiarazione di assoluta estraneità della sua rappresentata rispetto agli accadimenti di cui si è resa responsabile solo ed esclusivamente la soc. SS Lanciano Srl. Preliminarmente questa Commissione rileva che la società SS Lanciano Srl è stata dichiarata fallita, ragion per cui la FIGC, con comunicato ufficiale n. 117/A del 25.6.2008, ne ha revocato l’affiliazione procedendo, nel contempo, all’affiliazione della nuova società, Virtus Lanciano 1924 Srl, ed al trasferimento in capo alla stessa del relativo titolo sportivo. A fronte di tanto, in considerazione del fatto che la società fallita risulta ormai soggetto inesistente ai fini federali, pertanto, in concreto, non più sanzionabile, nel mentre quella nuova, sul piano squisitamente disciplinare non può evidentemente rispondere dei fatti ascrivibili alla responsabilità della precedente, per tale motivo non può che dichiararsi il non luogo a provvedere nei confronti di entrambe le compagini. Il deferimento, per la parte relativa ai soggetti Santoro e Di Stanislao, è invece fondato e va pertanto accolto: risulta infatti documentato il tesseramento del calciatore Santoro, avvenuto il 30.8.2007 in favore della Soc. ASD Pro Calcio Napoli, e pertanto, la sottoscrizione della successiva richiesta di tesseramento per la Soc. SS Lanciano, avutasi in data 19.9.2007, integra senz’altro le violazioni contestate ai deferiti. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle violazioni contestate, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara il non doversi procedere per la Società SS Lanciano Srl, oggi SS Virtus Lanciano 1924 Srl, ed infligge al sig. Antonio Santoro la squalifica di mesi uno, al sig. Paolo Di Stanislao la inibizione temporanea per un periodo di mesi tre.
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