F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BONFANTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. Lucchese Libertas Srl attualmente tesserato Soc. Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 2546/205pf06-07/SP/en del 4.2.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008
(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BONFANTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato Soc. Lucchese Libertas Srl attualmente tesserato Soc. Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS Srl (nota n. 2546/205pf06-07/SP/en del 4.2.2008)
la Commissione Disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi compresa la memoria depositata dal difensore del sig. Bonfanti, udite le conclusioni delle parti presenti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al sig. Bonfanti Luca della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ed alla AS Lucchese Libertas Srl quella dell’ammenda di € 5.000,00, osserva quanto segue. L’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione disciplinare per decadenza formulata dalla difesa del sig. Bonfanti è infondata e quindi non merita accoglimento. Infatti la chiusura delle indagini è avvenuta nel corso della stagione sportiva in cui si è verificato l’illecito, e ciò in data 1/6/2007, e non l’1/12/2007 come erratamente sostenuto nella memoria difensiva. La circostanza si evince dal timbro attestante il deposito della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini presso tale ufficio effettuato appunto l’1.6.2007, prot. n° 3349, nonché di quella apposta sulla conseguente trasmissione dell’atto alla Procura. Il fatto in questione risulta pacificamente provato sia per tabulas che in base alle deposizioni raccolte dal rappresentante dell’Ufficio Indagini, ivi ricomprendendo le dichiarazioni rese dal sig. Bonfanti. Questi ha ammesso che per un periodo di circa un mese e mezzo si è fatto formalmente assistere da due diversi procuratori giacchè ha rilasciato il mandato al secondo senza aver preventivamente revocato quello conferito al primo. Tale condotta integra pacificamente la contestata violazione del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori. Detta condotta antidisciplinare dell’agente deve peraltro essere valutata sotto il profilo dell’elemento psicologico: alla luce delle circostanze emerse dall’istruttoria: ben può dirsi che il sig. Bonfanti ha agito con mera colpa e senza dolo alcuno, essendo palese che egli non ha consapevolmente violato le norme regolamentari. Inoltre per la graduazione delle sanzioni deve essere presa in considerazione la particolare tenuità del fatto, alla luce della brevità del periodo durante il quale i due mandati si sono sovrapposti, della lunga assenza di rapporti tra il calciatore ed il primo procuratore, dell’atteggiamento di quest’ultimo che ha accolto con tranquillità la decisione del suo ormai ex assistito. La responsabilità disciplinare del sig: Bonfanti deve quindi essere dichiarata, siccome, de plano, quella oggettiva della AS Lucchese Libertas Srl, sodalizio per il quale il predetto calciatore era all’epoca dei fatti tesserato. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al sig. Bonfanti Luca la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) ed alla AS Lucchese Libertas Srl quella dell’ammenda di €. 500,00 (cinquecento/00).
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