F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (Amministratore Unico della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA’ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 3466/466pf07-08/SP/en del 12.3.2008) (277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (Amministratore Unico, all’epoca dei fatti, della Soc. FC Igea Virus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA’ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 3469/467pf07-08/SP/en del 12.3.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28/CDN del 22.10.2008 (276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (Amministratore Unico della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA’ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 3466/466pf07-08/SP/en del 12.3.2008) (277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (Amministratore Unico, all’epoca dei fatti, della Soc. FC Igea Virus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA’ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 3469/467pf07-08/SP/en del 12.3.2008) La Procura Federale con due distinti atti ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Tommaso Donato, quale amministratore unico della FC Igea Virtus Barcellona Srl e la Società FC Igea Virtus Barcellona Srl, contestando al primo la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF ed alla seconda la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta a motivo di quanto ascritto al proprio dirigente. Entrambi i deferimenti si fondano sulla denuncia del Comitato Regionale Sicilia in merito all’utilizzo da parte della società FC Igea Virtus Barcellona, in gare disputate il 20.10.2007, di tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico ma non tesserati come tali dalla medesima Società. Nei deferimenti si dava atto che i tecnici erano stati autonomamente deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 6 Regolamento Settore Tecnico. I deferiti nulla hanno contro dedotto. La Procura federale all’odierna riunione ha chiesto l’irrogazione complessiva di mesi sei di inibizione per il sig. Tommaso Donato e l’ammenda di € 2.500,00 per la Società FC Igea Virtus Barcellona Srl, unificate le due contestazioni dalla valutazione della continuazione. Questa Commissione ritiene opportuna la riunione dei due deferimenti, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, stante inoltre la continuazione delle ipotesi contestate, riconducibili ad un unico disegno. Tanto esposto, i fatti risultano documentalmente provati. Sono state altresì acquisite al presente procedimento le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, assunte il 16 maggio 2008, di squalifica di mesi due a carico del sig. Giosuè Gitto e del sig. Giuseppe Spada per violazione dell’art. 35 comma 1 Regolamento Settore Tecnico in relazione all’art. 38 comma 1 NOIF. Per cui i deferimenti riuniti devono essere accolti. Quanto alla sanzione, ritenuta la già evidenziata continuazione tra i fatti contestati ed equa la sanzione base di mesi due di inibizione per il Donato e € 1.000,00 di ammenda per la Società, eleva la sanzione indicata rispettivamente di un mese di inibizione per il Donato e di € 500,00 per la continuazione. P.Q.M. infligge al sig. Tommaso Donato l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società FC Igea Virus Barcellona Srl l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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