F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO CHIARELLI (Presidente della Soc. AC Martina Srl), DOMENICO PELLEGRINI (dirigente responsabile sicurezza della Soc. AC Martina Srl), DIEGO SCIALPI (addetto al servizio d’ordine della Soc. AC Martina Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MARTINA Srl (nota n. 181/1426pf07-08/AM/ma del 10.7.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008
(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO CHIARELLI (Presidente della Soc. AC Martina Srl), DOMENICO PELLEGRINI (dirigente responsabile sicurezza della Soc. AC Martina Srl), DIEGO SCIALPI (addetto al servizio d’ordine della Soc. AC Martina Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MARTINA Srl (nota n. 181/1426pf07-08/AM/ma del 10.7.2008)
Il procedimento Con provvedimento del 10 luglio 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Signor Gianfranco Chiarelli, Presidente della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per avere aggredito il Dirigente dell’Ordine Pubblico colpendolo con una manata al petto; il Signor Gianfranco Pellegrini, responsabile della sicurezza della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver offeso con frasi ingiuriose ed irriguardose l’assistente arbitrale; il Signor Diego Scialpi, addetto al servizio d’Ordine della AC Martina Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, perché al 44° del secondo tempo, entrava nel terreno di giuoco inveendo nei confronti del direttore di gara; nonché la Società Martina Srl per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, 2 e 3 CGS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri dirigenti tesserati e persone comunque addette a servizi della società. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 6 mesi di inibizione e € 4.000,00 di ammenda per il Signor Gianfranco Chiarelli, di 4 mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda per il Signor Gianfranco Pellegrini, di 1 anno di inibizione per il Signor Diego Scialpi ed € 1.000,00 di ammenda per la società Martina Srl. Per i deferiti nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti ritiene che la relazione del Sostituto Procuratore relativa alla gara di C1, girone B, Martina-Arezzo del 22 marzo 2008, quale fonte privilegiata di prova, contiene sufficienti elementi probatori delle condotte contestate al Signor Diego Scialpi, addetto al servizio d’Ordine della AC Martina Srl, al Signor Domenico Pellegrini, responsabile della sicurezza della società Martina Srl ed al Signor Gianfranco Chiarelli, Presidente della società Martina. Tali condotte evidentemente illegittime, non sono state contestate dai deferiti che, peraltro, non sono comparsi all’odierna riunione. Per i predetti fatti non è intervenuto alcun giudicato, dal momento che il Giudice Sportivo con il CU n. 161 del 25 marzo 2008 ha sanzionato la società Martina per fatti diversi da quelli di cui all’odierno deferimento, ossia relativamente alla circostanza che persone non autorizzate e non identificate, ma riconducibili alla società, entrando indebitamente nel terreno di giuoco, avevano assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, durante la gara ed al termine della stessa. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Gianfranco Chiarelli la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, al Sig. Gianfranco Pellegrini la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione, al Signor Diego Scialpi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e alla Società AC Martina Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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