F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (Amministratore unico della Soc. US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 5695/1522pf07-08/AM/blp del 18.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (10) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA FERRARA (Amministratore unico della Soc. US Massese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA’ US MASSESE 1919 Srl (nota n. 5695/1522pf07-08/AM/blp del 18.6.2008) Il procedimento Con provvedimento del 18 giugno 2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Nicola Ferrara, Amministratore Unico della società US Massese 1919 Srl per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per avere, mediante le dichiarazioni rese dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché la Società US Massese 1919 Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del CGS, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Amministratore Unico. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il Signor Ferrara nell’ambito del procedimento disciplinare di cui al CU n. 59/CDN del 29 maggio 2008, avrebbe violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, disconoscendo la propria firma apposta su un modello di variazione di tesseramento operato dal Signor Ferrara, Amministratore Unico della Società US Massese 1919 Srl. Ciò in quanto, per come affermato dalla Commissione nella propria delibera, “tale disconoscimento appare del tutto inverosimile in quanto la firma apposta sul modulo e disconosciuta dal Signor Ferrara è identica a quelle apposte dallo stesso sia sul mandato professionale per l’assistenza nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare, sia sui moduli in atti ed è palesemente difforme da quella di altri cui il Signor Ferrara ha attribuito la sottoscrizione”. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale assumono di non aver mai parlato di falsità della sottoscrizione, ma di aver imputato la stessa ad altri e non al legale rappresentante della società; che comunque sembrerebbe accertata la paternità della sottoscrizione; che dalla motivazione della Commissione disciplinare (CU n. 59/CDN) non si comprenderebbe “se la responsabilità del Rag. Ferrara sia da imputarsi all’apposizione materiale della sottoscrizione (…), ovvero ad una “culpa in vigilando”, per non aver vigilato sull’effettuazione dei tesseramenti”. Da qui la necessità di una perizia calligrafica, che i deferiti avrebbero già commissionato, il cui espletamento determinerebbe, a loro dire, la necessità di sospendere il giudizio. In via istruttoria hanno chiesto ammettersi prova per testi; l’acquisizione dei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari dai quali scaturisce quello de quo, nonché, in caso di mancato accoglimento della richiesta di sospensione, la disposizione di una perizia calligrafica. Per questi motivi hanno chiesto, in via preliminare, la sospensione del giudizio sino all’esito della perizia calligrafica e nel merito, in via principale, il proscioglimento dei deferiti ed in via subordinata l’applicazione di “una sanzione minimale e comunque non afflittiva”. Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la loro condanna alla sanzione di 9 mesi di inibizione per Nicola Ferrara e di € 3.000,00 di ammenda per la Società US Massese 1919 Srl. Per i deferiti è comparso il difensore il quale ha chiesto in via istruttoria la sospensione del procedimento disciplinare per l’espletamento della perizia calligrafica e, nel merito, il proscioglimento dei deferiti. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene fondato il deferimento che va accolto. Invero, questa Commissione non è tenuta a valutare la prova che la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento del calciatore Andrea Aquilante, appartenga o meno al Signor Ferrara, circostanza già oggetto di accertamento da parte delle precedenti pronunce sia di primo che di secondo grado, quanto piuttosto a valutare la sussistenza di una condotta disciplinarmente censurabile del Ferrara allorquando ha negato la paternità della sua firma. La predetta circostanza conduce a rigettare la richiesta di perizia calligrafica svolta dalla difesa dei deferiti che, comunque, era interesse degli stessi concludere in vista dell’odierna riunione. Pertanto, l’aver disconosciuto la propria firma apposta sul modello di variazione di tesseramento, laddove tale disconoscimento è in evidente contrasto con gli elementi di prova presenti per tabulas negli atti del presente procedimento e costituisce un contegno sicuramente censurabile da un punto di vista processuale, integrando una condotta contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità ai quali sono tenuti tutti i tesserati, anche nei confronti degli Organi di Giustizia Sportiva. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Signor Nicola Ferrara, già precedentemente sanzionato con CC.UU. n. 53/CDN del 12.5.2008 e 59/CDN del 29.5.2008, la sanzione della ulteriore inibizione di mesi 1 (uno) ed alla Società US Massese 1919 Srl la sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
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