F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO NUCARO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) (nota n. 193/683pf06-07/AM/en del 10.7.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CDN del 23.10.2008 (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO NUCARO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Cosenza Calcio SpA) (nota n. 193/683pf06-07/AM/en del 10.7.2008) Con nota del 10.7.2008, il Procuratore federale ha deferito davanti alla CDN il sig. Nucaro Mauro, all’epoca dei fatti presidente dell’AS Cosenza Calcio SpA, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 3, del CGS, in quanto, convocato dall’Ufficio Indagini per essere sentito in merito ad un presunto tentativo di illecito sportivo riferito alla gara Licata – Cosenza del 17.12.2006, vi si sottraeva. Alla riunione del 23.10.2008 è comparso, per la procura, l’avv. Andrea Magnanelli, il quale ha chiesto comminarsi la sanzione della inibizione di mesi 3. Il Nucaro, pur regolarmente convocato, non è comparso, né ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo. Il comportamento del Nucaro, all’epoca dei fatti Presidente dell’AS Cosenza Calcio SpA, società non più affiliata a far tempo dal 30.06.2008, configura senz’altro una ipotesi di violazione dell’art.1, comma 3, CGS, che impone ai soggetti indicati dal comma 1, tra cui dirigenti e tesserati, l’obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi della giustizia sportiva. E’ in atti la prova che il deferito, convocato dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, abbia inizialmente comunicato, a mezzo fax sottoscritto, la disponibilità ad essere sentito per il giorno 23.6.2007. Nonostante la comunicata disponibilità, però, il Nucaro si sottraeva all’audizione senza alcuna giustificazione legittimante l’assenza. Con nota del 20.7.2007, pertanto, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dato atto della mancata audizione del Nucaro, non poteva che rimettere gli atti al predetto ufficio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta la responsabilità di Nucaro Mauro in ordine ai fatti ascritti, delibera di comminare nei confronti del medesimo la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).
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