F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008 (331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CISCO GUIDA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Derthona FBC 1980 Srl) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE (nota n. 4661/510pf07-08/MS/ma del 13.5.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CDN del 03.11.2008 (331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CISCO GUIDA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Derthona FBC 1980 Srl) E DELLA SOCIETA’ US SANREMESE (nota n. 4661/510pf07-08/MS/ma del 13.5.2007) La CDN, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento con irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 in danno della US Sanremese, dando atto che, per gli altri soggetti deferiti, è stato raggiunto un patteggiamento. OSSERVA 1. Il Deferimento Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Cisco Guida, calciatore attualmente tesserato per la società Derthona FBC 1908 Srl, il sig. Angelo Fameli, dirigente della società US Sanremese e la società US Sanremese per rispondere, rispettivamente: - il sig. Guida, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; - il sig. Fameli della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuo Federale e 10, comma 2, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; - la società U.S. Sanremese per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Sanremese–Lavagnese del 2 settembre 2007, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Procura ha proceduto al deferimento oggi in esame, avendo rilevato, a seguito di denuncia presentata dal Presidente della USD Lavagnese 1919, che il calciatore Cisco Guida era stato utilizzato dalla Sanremese nell’incontro da questi disputata in data 2 settembre 2007 con la Lavagnese, malgrado, a detta data, il calciatore in questione fosse tesserato con la US Sesti Levante. In particolare, la Procura evidenziava come il sig. Fameli avesse redatto e consegnato all’arbitro, in occasione della gara in oggetto, una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Guida non ne avesse titolo. 2. La difesa del deferito sig. Fameli Nei termini assegnati il deferito sig. Fameli ha depositato memoria difensiva, riconoscendo le proprie responsabilità, pur imputandole a comportamento meramente colposo e giustificato dalla situazione di difficoltà economica in cui versava, all’epoca dei fatti, la U.S. Sanremese. Prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Guida e Fameli hanno formulato istanza di applicazione della sanzione cui la Procura Federale ha prestato il consenso. 3. Motivazione Con riferimento alla posizione del sig. Angelo Fameli, la Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la misura delle sanzioni, visti gli artt. 23 e 24 CGS, accoglie l’istanza di applicazione della sanzione come in dispositivo. Quanto alla posizione della società Sanremese, ne risulta provata la responsabilità, a titolo di responsabilità oggettiva, per effetto dell’esplicita ammissione dei fatti da parte del deferito sig. Fameli, congrua risultando la sanzione di cui al dispositivo. Per ciò che attiene la posizione del calciatore Cisco Guida la Commissione, visto l’art. 19 comma 6 CGS che prevede l’applicabilità della sola sanzione dell’ammenda nei soli confronti di dirigenti, soci e non soci e ai tesserati della sfera professionistica, rigetta l’istanza di sanzione concordata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale. P.Q.M. la Commissione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 1 (uno) di inibizione al sig. Angelo Fameli; e dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto. Delibera inoltre di applicare alla US Sanremese la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Trasmette gli atti alla Procura federale relativamente alla posizione del sig. Cisco Guida.
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