F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (330) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO PECCHI (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dall’8.8.2003 al 3.8.2005), DONELLA MAFFEI (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.8.2005 al 3.7.2007), PIETRO PECORINI (nella sua qualità di Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.7.2007 in atto) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CDN del 05.11.2008 (330) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORENO PECCHI (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dall’8.8.2003 al 3.8.2005), DONELLA MAFFEI (già Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.8.2005 al 3.7.2007), PIETRO PECORINI (nella sua qualità di Presidente della Soc. AC Sansovino Srl dal 4.7.2007 in atto) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 1250/612pf06-07/SP/en del 23.9.2008) Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Il sig. Moreno Pecchi, già presidente della Società di calcio AC Sansovino Srl dall’ 8.8.2003 al 3.8.2005; 2) La sig.ra Donella Maffei, già presidente della società di calcio AC Sansovino Srl dal 4.8.2005 al 3.7.2007; 3) Il sig. Pietro Pecorini, nella sua qualità di presidente della società di calcio AC Sansovino Srl dal 4.7.2007 ad oggi; 4) La società di calcio AC Sansovino Srl di Monte San Savino (AR): per rispondere: A) Pecchi, Maffei e Pecorini della violazione dell’art. 1 del CGS in relazione all’art. 40, comma 3, NOIF, per il rispettivo periodo di carica sociale, per aver proceduto al tesseramento nelle stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 come “giovani di serie” di numerosi giovani calciatori provenienti da regioni diverse dalla Toscana, non residenti con il proprio nucleo familiare né nella detta regione né in province limitrofe di altra regione; ovvero residenti solo per il tempo necessario al perfezionamento del tesseramento con le circostanze aggravanti della reiterazione della violazione, della pluralità di condotte illecite poste in essere e del coinvolgimento nell’illecito di soggetti minori d’età; B) AC Sansovino Srl per responsabilità diretta derivante dal comportamento non regolamentare posto in essere dai propri presidenti e dirigenti pro tempore, come sopra specificato sub A), concretizzante la violazione dell’art. 1 del CGS e dell’art. 4 CGS in relazione all’art. 40, comma 3, NOIF. Violazioni commesse in Monte San Savino durante le stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire note difensive con le quali chiede il loro proscioglimento. All’udienza del 5.11.2008 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto che ai deferiti venissero inflitte le seguenti sanzioni: inibizione per anni uno per Pecchi Moreno, Maffei Donella e Pecorini Pietro, ammenda di € 10.000,00 e penalizzazione di tre punti per la società AC Sansovino Srl. Il difensore dei deferiti ha insistito per il loro proscioglimento, chiedendo in subordine una sanzione più mite di quella richiesta dalla Procura Federale. In seguito ad un controllo effettuato dal settore giovanile e scolastico della FIGC emergeva come, alla data dell’8.8.2007 per la Società AC Sansovino Srl fossero tesserati come Giovani di Serie un numero molto elevato di giovani calciatori, nati nel 1991 e 1992 in regioni diverse dalla Toscana e con una carriera calcistica alle spalle svolta quasi per intero nelle loro regioni di origine. Tale particolarità appariva immediatamente sospetta, dal momento che si trattava di ben 19 calciatori, oltre ad altri quattro, per i quali nella stagione 2006/2007 era stato richiesto e concesso regolarmente il tesseramento in deroga ex art. 40/3 NOIF. Le successive indagini della Procura Federale potevano accertare che la maggior parte dei predetti giovani, dopo pochi mesi, erano anagraficamente emigrati per i comuni di provenienza unitamente al genitore con il quale avevano ottenuto la residenza in Chiusi. Nei sottonotati casi, invece, il genitore era emigrato da Chiusi addirittura prima del figlio: - Romano Domenico residente in Chiusi insieme alla madre Moccia Maria Sossia dal 13.7.2006 è emigrato il 17/6/2007, mentre la madre risulta emigrata il 6.11.2006; - Lupoli Maurizio residente in Chiusi insieme al padre Pasquale dal 22.8.2006 è emigrato il 17.7.2007, mentre il padre risulta emigrato il 13.10.2006. Al giovane Nazzaro Alberto, benché richiesta, non veniva mai concessa la residenza in Chiusi. Dall’esame della documentazione relativa al campionato 2007/2008 risultava inoltre che i giovani di Serie: - Juwa Kevin nato in Polonia 8/8/93, Saad Omara nato a Gragnano (NA) il 13.8.93 e Vescovo Giovanni nato a Treviso il 10.10.92, erano residenti rispettivamente in Chiusi, Chianciano Terme e S. Giovanni Valdarno con tutto il nucleo familiare. In sostanza la quasi totalità dei giovani di Serie tesserati dall’AC Sansovino per i campionati 2005/2006 e 2006/2007 aveva richiesto e mantenuto la residenza in Chiusi solo per il tempo necessario e formalizzare il tesseramento. Inoltre il trasferimento era avvenuto unitamente ad uno solo dei genitori e non con tutta la famiglia come previsto dalle norme. In due casi addirittura il genitore era emigrato anagraficamente per il comune di provenienza prima del figlio (Romano e Lupoli). Di tutti i giovani in questione Lupoli, Presti e Perfetto, come dichiarato dal Direttore Sportivo, signor Anichini, facevano ancora parte dell’AC Sansovino per partecipare al campionato Allievi 2007/2008. L’art. 40 comma 3 delle NOIF vieta il tesseramento di calciatori infra sedicenni presso società che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia del calciatore ovvero in una provincia confinante. Appare evidente come tale divieto, quanto meno nei casi sopraccitati, sia stato eluso e che tale violazione sia stata occultata mediante fittizi trasferimenti della residenza anagrafica. Per di più tale trasferimento fittizio nella maggior parte dei casi non ha interessato tutta la famiglia ma solo parte di essa. Appare evidente che il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento del “giovane di serie” essendo invece necessario che l’intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l’educazione e l’integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori. A nulla rileva la circostanza, peraltro non provata, che la società Sansovino si sarebbe avvalsa per la “gestione” dei calciatori minorenni della soc. Green Team di Chianciano. Infatti la norma vieta il tesseramento dei calciatori infrasedicenni non residenti ed esso è avvenuto in favore della società deferita ad opera dei Presidenti che si sono succeduti negli anni in questione. In ordine all’onere della prova che la difesa dei deferiti ritiene non adeguatamente assolto da parte della Procura, va detto che l’accusa sostiene che il trasferimento in loco della famiglia dei giovani di serie sarebbe stato fittizio. Quindi in sostanza, non sarebbe mai effettivamente avvenuto. Certamente, quindi, la Procura non potrebbe fornire la prova “negativa” che il fatto in questione (il trasferimento di tutta la famiglia) non sia mai effettivamente avvenuto. Al contrario i deferiti avrebbero potuto agevolmente fornire la prova dell’effettività del trasferimento che, ovviamente, deve perdurare durante tutto il periodo del tesseramento. Per quanto attiene l’individuazione delle singole responsabilità va però rilevato che dagli atti del procedimento non risulta che alcuno dei tesseramenti dei giovani di serie in questione sia stato sottoscritto dal Pecchi Moreno che va quindi prosciolto dagli addebiti. Gli altri deferiti sono invece responsabili degli addebiti loro mossi e sanzioni congrue per i fatti contestati anche in relazione alla reiterazione delle condotte illecite, appaiono quelle di cui in dispositivo. P.Q.M. Proscioglie Pecchi Moreno ed infligge agli altri deferiti le seguenti sanzioni: inibizione per anni 1 (uno) a Maffei Donella e Pecorini Pietro, ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per AC Sansovino Srl.
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