F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO D’ADDUZIO (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl), ADOLFO LUCIO FARES (già consigliere della Soc. Foggia Calcio Srl), MARIO MARCHITELLI (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), FRANCESCO PAOLO PATANO (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), ROBERTO SCIRANO (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), GIORGIO TRINASTICH (già Amministratore delegato della Soc. Foggia Calcio Srl), MAURO VALENTE (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl) E ANTONIO ALFONSO OSVALDO VITALE (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1571/436pf/SP/ma del 16.4.2007)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36/CDN del 20.11.2008 (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO D’ADDUZIO (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl), ADOLFO LUCIO FARES (già consigliere della Soc. Foggia Calcio Srl), MARIO MARCHITELLI (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), FRANCESCO PAOLO PATANO (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), ROBERTO SCIRANO (già Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl), GIORGIO TRINASTICH (già Amministratore delegato della Soc. Foggia Calcio Srl), MAURO VALENTE (già vice Presidente della Soc. Foggia Calcio Srl) E ANTONIO ALFONSO OSVALDO VITALE (già Amm.re unico della Soc. Foggia Calcio Srl) PER VIOLAZIONE ART. 21 COMMI 2 E 3 NOIF (nota n. 1571/436pf/SP/ma del 16.4.2007) Con atto del 5.5.2006 la Procura Federale ha deferito: 1. Marco D’Adduzio (già Amministratore unico Foggia Calcio Srl); 2. Adolfo Lucio Fares (già consigliere Foggia Calcio Srl); 3. Mario Marchitelli (già vice Presidente Foggia Calcio Srl); 4. Francesco Paolo Patano (già Presidente Foggia Calcio Srl); 5. Roberto Scirano (già presidente Foggia Calcio Srl). 6. Giorgio Trinastich (già amministratore delegato Foggia Calcio Srl); 7. Mauro Valente (già vice presidente Foggia Calcio Srl); 8. Antonio Alfonso Osvaldo Vitale (già amministratore unico Foggia Calcio Srl.), per l'applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo i predetti ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento, le cariche sociali sopra indicate. Resiste il solo Scirano, eccependo la decadenza dall’esercizio del potere di indagine per decorrenza dei termini di cui all’art. 32 CGS c. 11. Nel merito contesta l’automatica applicabilità della sanzione di cui all’art. 21 NOIF ed afferma che nella specie non vi sarebbero profili di colpa che possano giustificare l’irrogazione della sanzione, atteso che il deferito Scirano non avrebbe di fatto avuto alcun ruolo societario. La Procura federale conclude chiedendo 1 anni di inibizione per i Sigg.ri Valente, Fares e Marchitelli, 2 anni di inibizione e la preclusione per lo Scirano ed anni 5 di inibizione più la prelusione per i Sigg.ri Trinastich, D’adduzio, Patano e Vitale. Devesi preliminarmente far presente che risulta in atti che alla società, con atto 30.6.2004, del Presidente della FIGC, stante l’intervenuto fallimento, è stata revocata l’affiliazione, ex art. 16 c. 6 NOIF. Risulta inoltre documentalmente provato -(cfr. visura societaria in atti)- che i deferiti hanno rivestito le cariche sociali di cui sopra nella Srl Foggia Calcio nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento. Ciò detto, si osservi che, come risulta dal parere interpretativo del 28.6.2007, reso dalla Corte Federale, la “preclusione” di cui al terzo comma dell'art. 21 NOIF presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. La documentazione versata in atti dalla Procura, con particolare riferimento ai verbali di assemblea societaria ed a quelli del CdA, è idonea a far ritenere alla scrivente Commissione che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni nell’ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E’ quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario. Se ne ricava che, essendo la Srl Foggia Calcio stata oggettivamente attinta dal provvedimento di revoca dell’affiliazione ed essendo stato i deferiti amministratore della predetta, a costoro vanno irrogate le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. La CDN in accoglimento del deferimento infligge l’inibizione per anni 1 (uno) ai i Sigg.ri Mauro Valente, Adolfo Lucio Fares e Mario Marchitelli; l’inibizione per anni 2 (due) al sig. Roberto Scirano ed anni 5 (cinque) di inibizione ai Sigg.ri Giorgio Trinastich, Marco D’Adduzio, Francesco Paolo Patano e Antonio Alfonso Osvaldo Vitale.
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