F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (collaboratore della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERZANA CALCIO SpA (nota n. 338/771pf07-08/SP/blp del 18.7.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008
(17) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (collaboratore della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERZANA CALCIO SpA (nota n. 338/771pf07-08/SP/blp del 18.7.2008)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giuliano Pesce quale collaboratore della SpA Ternana Calcio e la stessa Spa Terzana Calcio, contestando loro le violazioni in epigrafe trascritte. Dalla Relazione dell’Ufficio Indagini datata 8 Febbraio 2008 è risultato che, nel corso dell’ultimo periodo di trasferimento dei calciatori professionisti risalente al 28 e 31 gennaio 2008, il Sig. Giuliano Pesce, nonostante che fosse sottoposto a provvedimento di inibizione a tutto il 10 luglio 2008, aveva partecipato alle trattative nell’interesse della SpA Ternana Calcio, munito di accredito per l’accesso al luogo delle contrattazioni. Entrambi i deferiti hanno contro dedotto, deducendo che il Pesce non aveva affatto partecipato a tali trattative, né aveva chiesto ed ottenuto l’accredito per accedervi e che ciò era comprovato dal tabulato proveniente dalla Società di gestione degli accessi all’area federale del calcio mercato, prodotto dai deferiti unitamente alla memoria difensiva, nel quale la presenza del Pesce non era riportata. Con conseguenza infondatezza del deferimento. All’udienza di discussione innanzi questa Commissione, nel mentre la Procura federale ha chiesto l’applicazione di un mese di inibizione per il Pesce e dell’ammenda di € 12.500,00 a carico della Società, i deferiti, a mezzo del loro difensore, hanno insistito nell’istanza di rigetto. Il Deferimento è fondato, Difatti, la presenza del Pesce nei locali delle contrattazioni di cui sopra è stata accertata dall’Ufficio Indagini oltre ogni ragionevole dubbio, come risulta dal controllo effettuato dall’Organo Inquirente sulla persona del Pesce e dalla spiegazione offerta da quest’ultimo allo stesso Organo Inquirente che l’accesso non sarebbe stato chiesto da lui, bensì da altri a suo nome. Poiché l’accertamento è suscettibile di essere addotto a prova ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS ed è altresì incontestabile che all’epoca il Pesce era sottoposto a provvedimento di inibizione comminato da questa Commissione e pubblicato il 10 gennaio 2008, i deferiti vanno sanzionati come d’appresso. P.Q.M. infligge al Sig. Giuliano Pesce la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) ed alla SpA Ternana Calcio l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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