F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARIANNA DUDINE (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ACF Brescia Femminile) E DELLA SOCIETA’ AC RIOZZESE (nota n. 1010/1425pf07-08/AM/ma del 9.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARIANNA DUDINE (calciatrice attualmente tesserata per la Soc. ACF Brescia Femminile) E DELLA SOCIETA’ AC RIOZZESE (nota n. 1010/1425pf07-08/AM/ma del 9.9.2008) La CDN, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi sei di squalifica per la Dudine e l’ammenda di € 500,00 per la Società, presenti, inoltre, il Presidente della Riozzese e il difensore della calciatrice Dudine, OSSERVA 1. Il Deferimento Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, la calciatrice Arianna Dudine, attualmente tesserata per la Società ACF Brescia, e l’AC Riozzese (d’ora in avanti anche detta “Riozzese” ovvero la “Società”), per rispondere, rispettivamente: • la calciatrice, della violazione di cui agli artt. 39 e 40, comma 4, delle NOIF e, conseguentemente, dell’inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per avere indotto la AC Riozzese a formalizzare il proprio tesseramento presentando documentazione inidonea; • la Riozzese, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, per la violazione addebitata alla propria tesserata, intendendo come tale la calciatrice Dudine. 2. La difesa dei soggetti deferiti 2.1. La sig.ra Dudine si è costituita nel procedimento, depositando memoria ed allegati. A sostegno della propria richiesta di proscioglimento – e, in subordine, di applicazione di una sanzione minima – la calciatrice ha svolto una serie di motivi in diritto, facendo leva su un asserito errore imputabile alla Divisione Calcio Femminile, colpevole di non aver provveduto ad esaminare la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento avanzata dalla deferita in data 1° luglio 2003. 2.2. La Società si è costituita nel procedimento, depositando una memoria con cui ha evidenziato la legittimità del proprio comportamento, comunque improntato a buona fede, che ha portato al “tesseramento” della calciatrice. In particolare, la Riozzese ha evidenziato la circostanza, oramai, a suo dire, consuetudinaria, della mancata restituzione delle copie vidimate dei tesseramenti da parte della Divisione Femminile, giustificando, così, la mancata richiesta e sollecitazione di accertamenti in merito presso la Federazione. 3. Motivazione 3.1. Il deferimento è fondato con riferimento alla calciatrice e va respinto con riferimento alla Società. E difatti, quello che qui rileva è che risulta accertato, dal pronunciamento della Commissione Tesseramenti, che, al momento di richiedere il proprio tesseramento alla Riozzese, la Dudine era tesserata per l’AC Milan. Il punto, incontrovertibile, attesta che il comportamento della calciatrice è stato posto in essere in aperta violazione delle norme richiamate a sostegno del deferimento, in quanto la stessa non poteva dubitare del proprio status. Per ciò che attiene la Società, il deferimento non può che essere respinto. E difatti la Procura ha specificato, anche in sede di audizione, che lo stesso è stato proposto a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento della propria tesserata, identificando come tale la sig.ra Dudine. Ma, sulla base della pronuncia della Commissione Tesseramenti sopra richiamata, non si può che prendere atto che la calciatrice non è stata mai tesserata per la Riozzese, con conseguente impossibilità, per quest’ultima, di essere chiamata a rispondere per un comportamento di un soggetto non con se tesserato. 3.2. In merito alla sanzione da infliggere alla calciatrice, questa Commissione ritiene congrua la squalifica di mesi uno. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto nei confronti Arianna Dudine, e per l’effetto commina alla stessa la squalifica per mesi 1 (uno); respinge il deferimento proposto nei confronti della Società AC Riozzese, prosciogliendola dalle violazioni ascrittegli.
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