F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008 (335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MADELEINE ERICA VEISTAMO (calciatrice che ha richiesto il tesseramento per la Soc. AS Multimarche Montecassiano), STEFANIA GRASSETTI (Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) E DELLA SOCIETA’ AS MULTIMARCHE MONTECASSIANO (nota n. 4820/925pf07-08/AM/en del 20.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CDN del 26.11.2008
(335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MADELEINE ERICA VEISTAMO (calciatrice che ha richiesto il tesseramento per la Soc. AS Multimarche Montecassiano), STEFANIA GRASSETTI (Presidente della Soc. AS Multimarche Montecassiano) E DELLA SOCIETA’ AS MULTIMARCHE MONTECASSIANO (nota n. 4820/925pf07-08/AM/en del 20.5.2008)
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare la calciatrice Veistamo Madeleine Erica, la Sig.ra Stefania Grassetti quale Presidente della Società AS Multimarche Montecassiano e la Società AS Multimarche Montecassiano, loro contestando le violazioni in epigrafe riportate. È risultato che la Società deferita, partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, nel corso della presente stagione aveva chiesto il tesseramento della Veistamo
Madeleine Erica, cittadina svedese, allegando al relativo modulo la dichiarazione della calciatrice di non essere mai stata tesserata per Società appartenenti a federazioni estere, quando invece era stato accertato che la stessa era stata tesserata in Svezia per tre distinte Società, fatto questo attestato dalla Swedish Football Association. All’udienza innanzi a questa Commissione, la Procura federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di squalifica per la calciatrice, mesi sei di inibizione per il Presidente Grassetti Stefania, € 1.000,00 di ammenda per la Società. Nessuno dei deferiti è comparso. E’ pervenuta a questa CDN una dichiarazione della segreteria della Società deferita, risultata tardiva e come tale inammissibile. È incontestabile che la calciatrice Veistamo Madeleine Erica, rilasciando dichiarazione mendace, è venuta meno al principio di lealtà, correttezza e probità e che va pertanto sanzionata. La violazione contestata non è invece ascrivibile alla Grassetti Stefania, la cui richiesta di tesseramento della calciatrice si era fondata sulla dichiarazione della medesima, di per se sufficientemente idonea a far ritenere soddisfatte le condizioni del tesseramento. Peraltro, non risulta in atti che la calciatrice sia stata effettivamente impiegata. Alla assoluzione della Grassetti, consegue quella della Società. . P.Q.M. Infligge alla calciatrice Veistamo Madeleine Erica la squalifica di mesi 6 (sei). Rigetta il deferimento a carico di Grassetti Stefania e della Società AS Multimarche Montecassiano.
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