F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008 (9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6140/1368pf07-08/MS/en del 20.6.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24/CDN del 09.10.2008
(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 6140/1368pf07-08/MS/en del 20.6.2008)
1) Il procedimento Con provvedimento del 30.6.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: la signora Elisabetta Cortani, Presidente della Soc. Lazio Calcio Femminile, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 94ter, comma 13 NOIF e art. 8, comma 15 CGS per aver tardivamente dato esecuzione al lodo emesso in data 9.2.2008 dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché la Soc. Lazio Calcio Femminile per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascrivibili al suo Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva rilevando l’assenza di volontà in capo agli stessi di violare le disposizioni regolamentari e chiedendo di essere sentiti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione e un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel presente campionato. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva. Risulta pacifico e incontestato che con decisione del 9.2.2008 il Collegio Arbitrale ha accolto il ricorso proposto dall’allenatore Belli nei confronti della società deferita, facendo obbligo alla società di pagare al medesimo la somma di euro 5.000,00 oltre le spese accessorie e che tale decisione sia stata comunicata alla Lazio Calcio Femminile in data 21.2.2008 (cfr. memoria difensiva). Risulta inoltre che, a seguito di specifici accordi tra le parti, la decisione fu eseguita dalla società in data 31.3.2008 con deposito presso la Divisione Calcio Femminile, i cui uffici versarono la somma il successivo 10.4.2008 dopo la comunicazione dei relativi importi da parte del legale dell’allenatore. L’adempimento alla statuizione del Collegio Arbitrale è dunque avvenuto oltre il termine previsto dall’art. 94ter, comma 13 delle NOIF di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. A nulla rileva, sul punto, che il pagamento al 31.3.2008 sia stato concordato con il Belli e per assecondare le esigenze del medesimo, atteso che la normativa federale non contempla eccezioni di sorta. Ne deriva la sussistenza della violazione contestata. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, pur considerata l’entità del ritardo, ma comunque l’avvenuto previsto versamento delle somme, stima equa l’irrogazione della sanzione di mesi due di inibizione alla signora Cortani, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica per la società Lazio Calcio Femminile. 3) Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere alla signora Cortani Elisabetta la sanzione della inibizione per mesi due e alla Soc. SS Lazio Calcio Femminile la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009
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