F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008
(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008)
Visti gli atti; Letto il deferimento 21 maggio 2008 disposto dalla Procura Federale nei confronti del tesserato Francesco Maglione, in qualità di consulente amministrativo sportivo della US Avellino 1912 spa per violazione dell’art.1, comma 1 e 5 CGS per avere posto in essere atti e comportamenti diretti a concretizzare lo svolgimento di attività di direttore sportivo della US Avellino senza essere iscritto nell’Albo dell’A.DI.SE. e della US Avellino 1912 SpA per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 oggi 4, comma 2 CGS in ordine agli addebiti contestati al dirigente sopramenzionato Esaminate le memorie depositate in giudizio nell’interesse del l’ avv. Francesco Maglione (datata 11 ottobre 2008) e della US Avellino (datata 10 ottobre 2008) Ascoltati i legali delle parti ed il rappresentante della Procura Federale dr. Benedetti. Rilevato che in via preliminare il legale del Maglione ha eccepito la nullità ed improcedibilità del deferimento a carico dello stesso Maglione per mancata notifica dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale. Preso atto del deposito in udienza da parte della Procura Federale di fotocopia delle ricevute di ritorno della trasmissione dell’atto di deferimento al Maglione dalle quali è stato possibile accertare che sia la comunicazione presso il domicilio del Maglione che quella presso la sede della US Avellino non sono andate a buon fine. Considerato che il fatto che il domicilio del Maglione sia stato dallo stesso indicato in sede di interrogatorio dinanzi all’Ufficio Indagini della FIGC non può essere utilizzato essendo tale interrogatorio intervenuto in data 12 ottobre 2006 ed il deferimento (non andato a buon fine) in data 21 maggio 2008 ed il Maglione, non essendo più tesserato, non era tenuto a comunicare eventuali mutamenti di domicilio intervenuti nel lungo periodo trascorso sicchè sarebbe stato compito della Procura Federale provvedere ad ulteriori accertamenti una volta verificata la mancata notifica dell’atto di deferimento. Ritenuto, peraltro, che neppure la comunicazione dell’atto di deferimento presso la US Avellino è andata a buon fine circostanza superflua giacchè, non risultando il Maglione tesserato per detta Società, non avrebbe potuto in ogni caso essere utilizzata questa forma di comunicazione. Accertato, dunque, che l’atto di deferimento non è mai stato comunicato al Maglione ne consegue che non può essere giudicato dinanzi a questa Commissione un soggetto mai deferito. Rilevato che il Maglione non risulta deferito nei confronti dell’atto di deferimento comunicato nei confronti della US Avellino deve essere dichiarato il non luogo a procedere per carenza dei presupposti visto che la Società era stata rinviata a giudizio per responsabilità oggettiva “in ordine agli addebiti contestati al dirigente”. P.Q.M. Dichiara improcedibile il deferimento disposto nei confronti dell’avv. Francesco Maglione. Dichiara il non luogo a procedere nei confronti del deferimento disposto nei confronti della US Avellino 1912 SpA.
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