F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008 (214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EZIO BOUCHE’ (già Presidente ed attualmente dirigente della Soc. FC Sangiuseppese) E DELLA SOCIETA’ FC SANGIUSEPPESE (nota n. 2988/121pf06-07/SP/ma del 22.2.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/CDN del 17.10.2008
(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EZIO BOUCHE’ (già Presidente ed attualmente dirigente della Soc. FC Sangiuseppese) E DELLA SOCIETA’ FC SANGIUSEPPESE (nota n. 2988/121pf06-07/SP/ma del 22.2.2008)
1) Il deferimento Con provvedimento del 22.2.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: • il Sig. Bouchè Ezio, già presidente ed attualmente dirigente della società FC Sangiuseppese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS anche con riferimento agli artt. 17, 18, 19 e 52 delle NOIF della FIGC nonché, • la società FC Sangiuseppese per responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere da chi rivestiva la carica di Presidente all’epoca dei fatti. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato che il Sig. Bouchè Ezio: • aveva ingenerato la falsa rappresentazione che la società FC Sangiuseppese avesse mutato la sua denominazione in “NEAPOLIS”, creando confusione e sovrapposizione con la già esistente società di Napoli denominata “Centro Sport e Studi Neapolis”; • aveva indicato quale proprio campo di gioco lo stadio “Collana” sito in Napoli e non ubicato e/o limitrofo al territorio del Comune ove ha sede la stessa società FC Sangiuseppese; • aveva posto in essere atti univocamente diretti a far disputare le gare della società FC Sangiuseppese nel predetto stadio e non in quello sito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, sebbene quest’ultimo fosse stato dichiarato idoneo dal fiduciario degli Impianti Sportivi; • aveva conseguentemente trasferito di fatto il titolo sportivo della FC Sangiuseppese dal territorio di San Giuseppe Vesuviano a quello di Napoli. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati facevano pervenire unica e congiunta memoria difensiva a mezzo della quale rilevavano che: • in via preliminare, tra gli atti d’indagine - e sebbene se ne facesse nella Relazione dell’Ufficio Indagini espressa menzione - non vi era alcuna traccia dei verbali di interrogatorio resi dai maggiori referenti della società deferita; • nel merito, non avevano posto in essere la violazione contestata dal Procuratore Federale e non vi era alcuna prova dell’asserita violazione. Pertanto, gli incolpati chiedevano, in via preliminare, la sospensione del procedimento per l’acquisizione dei suddetti verbali di interrogatorio e, nel merito, il proscioglimento in ordine alla contestata violazione. Alla riunione del 19.9.2008, cui comparivano il Rappresentante della Procura Federale – che precisava il capo di incolpazione in merito al titolo della responsabilità della società - ed il difensore degli incolpati – che chiedeva termini a difesa in conseguenza della precisazione del Rappresentante della Procura Federale sul capo di incolpazione - codesta Commissione, emetteva ordinanza a mezzo della quale concedeva termini alle parti e invitava la Procura Federale a depositare i verbali degli interrogatori citati nella relazione dell’Ufficio Indagine, rinviando alla riunione del 17.10.2008. Con nota del 29.9.2008 la Procura Federale faceva pervenire a questa Commissione i suddetti verbali. Con nota del 10.10.2008, gli incolpati, a mezzo del loro difensore, facevano pervenire memoria integrativa a mezzo della quale rilevavano che dalla lettura dei suddetti verbali non emergeva alcun profilo di responsabilità a loro carico. All’odierna riunione è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Società e la sanzione della inibizione per mesi sei per il Sig. Bouchè Ezio. Per gli incolpati è comparso il difensore, il quale si è riportato al contenuto dei propri scritti difensivi e delle conclusioni in essi rassegnate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Bouchè Ezio e della società FC Sangiuseppese in merito alla violazione contestata. Difatti, dall’esame della copiosa documentazione prodotta in atti si evince che il Sig. Bouchè Ezio ha posto volontariamente in essere una condotta lesiva degli obblighi di cui all’art. 1, comma 1, CGS. In particolare, dai numerosi articoli giornalistici pubblicati su quotidiani sia locali sia nazionali – quali ad esempio le Cronache di Napoli e Tuttosport - allegati alla Relazione dell’Ufficio Indagini risulta chiaramente provato che l’odierno incolpato, nell’ambito di un progetto non regolamentare e volto alla variazione della denominazione sociale della società da lui presieduta ed al trasferimento di fatto del medesimo titolo sportivo e del campo di gioco, aveva ingenerato presso tutta l’opinione pubblica – con quel che ne consegue in termini di maggior eco del fatto - la falsa rappresentazione che la società FC Sangiuseppese avesse mutato la sua denominazione in “NEAPOLIS”, utilizzando egli stesso tale denominazione ovvero permettendo e non impedendo – mediante comportamenti positivi, quali ad esempio comunicati ufficiali della società da lui presieduta ovvero smentite giornalistiche successive alla pubblicazione degli articoli giornalistici in cui la medesima società Sangiuseppese veniva chiamata NEAPOLIS - che altri soggetti utilizzassero tale denominazione per indicare la società da lui presieduta. Orbene, così facendo, l’odierno incolpato, oltre a creare confusione e sovrapposizione con la già esistente società di Napoli denominata “Centro Sport e Studi Neapolis”, ha di fatto creato le condizioni affinché per quest’ultima società fosse più difficile utilizzare legittimamente e liberamente il proprio titolo sportivo. Inoltre, nell’ottica di realizzare il progetto sopra indicato, lo stesso incolpato, avendo indicato più volte quale proprio campo di gioco lo stadio “Collana” sito in Napoli – ed in quanto tale non ubicato e/o limitrofo al territorio del Comune ove ha sede la stessa società FC Sangiuseppese – ed avendo posto in essere atti intenzionalmente diretti – quale ad esempio le richieste inoltrate alla FIGC-LND per la variazione del campo di gioco - a far disputare le gare della società FC Sangiuseppese nel predetto stadio - e non in quello sito nel comune di San Giuseppe Vesuviano, sebbene quest’ultimo fosse stato dichiarato idoneo dal fiduciario degli Impianti Sportivi - ha tentato di trasferire di fatto il titolo sportivo della FC Sangiuseppese dal territorio di San Giuseppe Vesuviano a quello di Napoli, e ciò in palese violazione di quanto statuito dalle NOIF. A riprova di ciò e dell’esistenza di tale progetto, vale la pena di ricordare quanto riferito dal Sig. Sisto Vitello - consigliere della società incolpata - il quale, durante l’interrogatorio reso ai Collaboratori dell’Ufficio Indagini ha dichiarato che “…in quella occasione i sigg. Ezio Bouchè e Mario Moxedano illustrarono il futuro della Sangiuseppese che, con i vari passaggi, poteva diventare società “NEAPOLIS”, con ciò riconoscendo che gli stessi vertici societari avevano iniziato a porre in essere, senza avere effettuato ed ottenuto le rituali richieste ed autorizzazioni, tutta una serie di attività volte alla variazione non consentita della denominazione sociale della società Sangiuseppese e dello stesso titolo sportivo. Ciò posto, va rilevato che le difese argomentate in questa sede dagli incolpati non possono assumere alcun rilievo, atteso che i medesimi deferiti non hanno offerto e/o prodotto alcun elemento che possa inficiare la effettiva ricostruzione dei fatti così come descritti ed accertati nella relazione dell’Ufficio Indagini. In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dal Sig. Bouchè Ezio integra senza ombra di dubbio alcuno la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS e pertanto deve affermarsi la sua responsabilità, nonché quella della società FC Sangiuseppese ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla società FC Sangiuseppese, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed al Sig. Ezio Bouchè la sanzione della inibizione per mesi 2 (due).
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