F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008 (32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO COSMA TOMMASO SBIROLI (Presidente della Soc. AS Sport Five), JUNIOR GILBERTO DE OLIVEIRA (dirigente della Soc. AS Sport Five) E DELLA SOCIETA’ AS SPORT FIVE (nota n. 2177/481pf/SP/ma dell’11.6.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 28.10.2008
(32) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO COSMA TOMMASO SBIROLI (Presidente della Soc. AS Sport Five), JUNIOR GILBERTO DE OLIVEIRA (dirigente della Soc. AS Sport Five) E DELLA SOCIETA’ AS SPORT FIVE (nota n. 2177/481pf/SP/ma dell’11.6.2007)
La Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare il sig. De Oliveira Junior Gilberto quale dirigente della AS Sport Five, il sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso quale presidente della AS Sport Five, la società A.S Sport Five, loro contestando la violazioni in epigrafe trascritte, perché in gare di campionato di serie A/2 girone B Calcio a 5 stagione 2006/2007 il sig. De Oliveira Junior Gilberto, tesserato dalla società quale dirigente accompagnatore, come tale indicato nelle distinte di gara, era stato di fatto utilizzato come allenatore, pur non essendo per di più iscritto in alcun albo o elenco del Settore tecnico. La società Sport Five Calcio a 5 con nota 15 ottobre 2008 ha comunicato a questa CDN che il sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso è deceduto il 23 settembre 2007 e che il sig. De Oliveira Junior Gilberto si è allontanato dall’Italia sin dall’aprile 2007 senza comunicare il proprio recapito. La Procura federale ha chiesto il non luogo a procedere nei confronti del sig. Stiroli Massimo Cosma Tommaso, la squalifica di mesi 4 per il sig. De Oliveira Junior Gilberto, l’ammenda di € 500,00 per la A.S. Sport Five. Il deferimento è fondato. I fatti contestati risultano dagli atti acquisiti al procedimento. Le sanzioni richieste appaiono congrue, P.Q.M. dichiara il non luogo a procedere nei confronti del sig. Sbiroli Massimo Cosma Tommaso; irroga al sig. De Oliveira Junior Gilberto la sanzione della squalifica per mesi 4 e alla società AS Sport Five quella dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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