F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 30.10.2008 (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO LIBERATORI (Presidente della Soc. ASD Ferentino), ALESSIO CARLINI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. ASD Ferentino attualmente tesserato per la Soc. AS Boville Ernica) E DELLA SOCIETA’ ASD FERENTINO (nota n. 2803/135pf07- 08/SP/en del 15.2.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/CDN del 30.10.2008 (212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO LIBERATORI (Presidente della Soc. ASD Ferentino), ALESSIO CARLINI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Soc. ASD Ferentino attualmente tesserato per la Soc. AS Boville Ernica) E DELLA SOCIETA’ ASD FERENTINO (nota n. 2803/135pf07- 08/SP/en del 15.2.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 15.02.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione • il Sig. Liberatori Augusto, Presidente della società ASD Ferentino, per rispondere della violazione di cui all’art. 40, comma 4, NOIF e della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS nonché, • il calciatore Carlini Alessio, all’epoca dei fatti calciatore della ASD Ferentino, per rispondere della violazione dell’art. 40, comma 4, NOIF, nonché, • la società ASD Ferentino per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 , del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio presidente e dal proprio calciatore. Nell’atto di deferimento veniva evidenziato quanto segue: - il Sig. Carlini Alessio aveva sottoscritto in data 5.7.2007 un accordo economico per la stagione sportiva 2007/2008 con la società AC Isola Liri, Società per la quale era già tesserato da diversi anni; - successivamente, lo stesso calciatore, con lettera inviata alla predetta Società in data 14.7.2007, aveva chiesto lo svincolo per decadenza di tesseramento e con lettera datata 17.7.2007 aveva comunicato alla stessa Società di non ritenere più valido lo stesso accordo economico sottoscritto in data 5.7.2008 in quanto non accompagnato da tesseramento; - in data 16/17.7.2008 lo stesso calciatore aveva sottoscritto richiesta di tesseramento con la Società ASD Ferentino, il cui Presidente, Sig. Augusto Liberatori, era a conoscenza del fatto che lo stesso atleta proveniva dalla Società AC Isola Liri e che aveva già firmato con quest’ultima Società l’accordo economico sopra richiamato; - pertanto così facendo il calciatore Carlini Alessio ed il Presidente della società ASD Ferentino, Sig. Liberatori Augusto, avevano violato entrambi l’art. 40, comma 4, NOIF in materia di tesseramento, e il Presidente anche l’art. 1, comma 1, CGS, per aver gli stessi soggetti proceduto al tesseramento dell’atleta benché quest’ultimo fosse già vincolato con la società AC Isola Liri, e conseguentemente ne derivava una loro responsabilità nonché quella della medesima Società. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, prima dell’inizio del dibattimento, è comparso il calciatore Carlini Alessio, il quale ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base squalifica di n. 15 giornate effettive, ridotta ai sensi dell’art. 24 nella misura di n. 10 giornate, ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS nella misura definitiva di n. 5 giornate di squalifica”); Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura federale. Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura e l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; Questa Commissione rileva che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del Sig. Liberatori Augusto e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 per il medesimo e dell’ammenda di €. 2.000,00 per la Società a titolo di responsabilità diretta. Per il Sig. Liberatori Augusto e la Società ASD Ferentino nessuno è comparso. 2) I motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Liberatori Augusto e della Società ASD Ferentino. Difatti, la Società AC Isola Liri aveva sottoscritto un accordo economico con il calciatore Carlini Alessio, come emerge senza ombra di dubbio dai documenti depositati in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti al collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il Sig. Liberatori Augusto – Presidente della società ASD Ferentino – all’atto di concludere l’accordo economico e di perfezionare il tesseramento con il Sig. Carlini Alessio era perfettamente a conoscenza - come emerge chiaramente da quanto dichiarato dall’atleta al collaboratore dell’Ufficio Indagini - del fatto che il calciatore de quo aveva sottoscritto un precedente accordo economico con la società AC Isola Liri e che quindi aveva già manifestato il suo interesse a proseguire il rapporto con la medesima Società, in cui peraltro militava già da diversi anni. Orbene, lo stesso Presidente, pur conscio di quanto sopra, ha dapprima rassicurato il calciatore circa il fatto che il precedente accordo economico non era vincolante e pregiudizievole degli interessi del calciatore e poi ha sottoscritto con lo stesso atleta un accordo economico, tesserandolo per la società da lui presieduta e così interferendo nel precedente rapporto già in essere tra la società AC Isola Liri ed il calciatore medesimo, facendo leva sugli interessi economici di quest’ultimo, come peraltro dichiarato dall’atleta al collaboratore dell’Ufficio Indagini. Il Sig. Liberatori Augusto, così facendo, ha posto in essere un comportamento non aderente agli obblighi di lealtà, correttezza e probità che debbono necessariamente regolare tutti i rapporti riferibili all’attività sportiva Sanzioni eque e proporzionate appaiono essere quelle di cui al dispositivo 3) Il dispositivo. Per tali motivi, la Commissione: dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per n. 5 giornate effettive al calciatore Carlini Alessio. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dello stesso; Delibera di infliggere alla Società ASD Ferentino, a titolo di responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda di €. 1.000,00 (mille/00) ed al Sig. Liberatori Augusto la sanzione dell’ inibizione per mesi 1 (uno).
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