F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all.Alberto MARONI / S.G. GALLARATESE A.S.D. ( 150 / 78 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA: all.Alberto MARONI / S.G. GALLARATESE A.S.D. ( 150 / 78 ) ARBITRI: sigg Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI In data 30 maggio 2008 l’allenatore dilettante Maroni Alberto si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società S.G.Gallaratese A.S.D., partecipante al campionato di Eccellenza lombardo, la somma di € 6.000,00 a saldo dell’accordo economico stipulato in data 19 luglio 2007,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega copia del contratto dove la società,a firma del suo legale rappresentante,si impegna ad assumerlo quale tecnico della prima squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in un’unica soluzione. Il tecnico dichiara di aver percepito solamente € 1.500,00 di quanto pattuito,di essere stato esonerato verbalmente in data 1° ottobre 2007, di aver scritto alla società di aver preso atto di tale decisione e di rimanere a disposizione della medesima fino al termine della stagione 2007/2008 relativamente agli accordi stipulati nel contratto. (documento allegato al ricorso) La società S.G. Gallaratese A.S.D. in data 10 giugno 2008 scrive una sua memoria in merito ai motivi che hanno determinato l’esonero del tecnico Maroni indirizzandola al Collegio Arbitrale,al Comitato Regionale Lombardia,al Settore Tecnico, all’AIAC e al signor Maroni. In tale documento vengono citate le varie situazioni che hanno portato all’esonero dell’allenatore Maroni ed in modo particolare: i risultati negativi ottenuti dalla squadra,la scarsa disponibilità di dialogo con la dirigenza,le dichiarazioni non veritiere del tecnico su presunte imposizioni da parte della Società,le sue osservazioni e lagnanze sulla qualità dei giocatori (a tale proposito viene allegata copia di articolo di stampa con dichiarazioni del Maroni rilasciate dopo il suo esonero), le pretese di acquisti di altri giocatori poi non risultati utili. Inoltre fa presente che l’allenatore, invitato dalla società per una chiusura bonaria del contratto, aveva rifiutato asserendo che i termini di pagamento propostigli erano troppo lunghi. In ultimo termina affermando che al tecnico sono già stati corrisposti € 2.000,00 e che pertanto, a seguito dei motivi sopra esposti, la società si ritiene esonerata dal saldare totalmente il contratto a suo tempo stipulato. La Segreteria del Collegio al ricevimento del documento invita la società ad inviarne copia al tecnico Maroni cosa che la medesima dichiara di aver provveduto a fare in data 11 giugno 2008, come dimostrato da copia della ricevuta della raccomandata fatta pervenire successivamente al Collegio. In data 1° luglio 2008 la Segreteria del Collegio chiede al competente Comitato Regionale Lombardia conferma o meno sull’avvenuto deposito del contratto, ricevendo parere affermativo. In data 7 luglio 2008,al ricevimento della lettera della società del 10 giugno 2008, risponde il tecnico Maroni inviando le proprie controdeduzioni al Collegio Arbitrale e p.c. alla società S.G. Gallaratese A.S.D.,al Comitato Regionale Lombardia,al Settore Tecnico e all’AIAC. Nello scritto vengono contestate tutte le argomentazioni riportate dalla società inerenti sia ai risultati negativi ottenuti dalla sua squadra, le cui attenuanti vanno ricercate nella “rosa” molto giovane dei giocatori messi a sua disposizione,sia ai rapporti con la società ed in particolare con la figura del presidente dal quale dichiara di essere stato esonerato con un comportamento vergognoso. Per quanto riguarda i tentativi dichiarati dalla società per avere un contatto e definire il rapporto economico, dopo un primo rinvio nel mese di novembre, giustificato dalla società per temporanei problemi economici,ed altri rinvii nei mesi successivi, si era arrivati ad un incontro durante il quale le proposte di transazione offertegli venivano ritenute non accettabili. Per i motivi sopra riportati il tecnico ribadisce le sue richieste e chiede che il Collegio voglia far obbligo alla società Gallaratese di provvedere al pagamento di quanto richiesto nel ricorso. Il Collegio all’esame dei fatti esposti dalle parti decide di accogliere il ricorso. Ritiene infatti non influenti le ragioni della Società che hanno portato all’esonero dell’allenatore,così come non valida la dichiarazione del pagamento al tecnico della somma di € 2.000,00 poiché non supportata da documentazione. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti accoglie il ricorso dell’allenatore Maroni Alberto e obbliga la società S.G. Gallaratese A.S.D. al pagamento di € 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 65,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.065,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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