F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008 VERTENZA : all. Gianfranco PORCU / A.S. 86 VILLAPUTZU ( 85 BIS / 78 ) ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 08 novembre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 68 del 18 novembre 2008
VERTENZA : all. Gianfranco PORCU / A.S. 86 VILLAPUTZU
( 85 BIS / 78 )
ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso del 1°/7/08 l’allenatore di base Gianfranco PORCU regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo all’A.S. 86 Villaputzu partecipante al campionato Interregionale di prima categoria 2007/2008 di pagargli l’ulteriore somma di € 2500,00 in forza all’accordo economico sottoscritto il 22/09/2007 quale premio di tesseramento. Ulteriore in quanto questo Collegio, con decisione del 10/05/2008, regolarmente pubblicata con il Comunicato Ufficiale n°7, in accoglimento di precedente ricorso fondato sulle stesse causali e da intendere qui integralmente riportato e trascritto al pari della citata decisione, condannava la società al pagamento in favore dell’istante, a fronte di una richiesta complessiva di € 6500,00 della somma di soli € 2800,00 non essendo ancora maturata, al momento della presentazione del ricorso, la scadenza della somma residua di € 2500,00.
La società convenuta nulla replicava, e sulla base della precedente documentazione,nuovamente prodotta,l’allenatore insisteva per l’accoglimento della domanda.
La stessa,per le ragioni appena esposte,appare pienamente fondata, per cui la società convenuta sarà obbligata a corrispondere l’importo residuo come quantificato.
Nulla sul risarcimento del danno di svalutazione monetaria, in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Gianfranco PORCU e fa obbligo all’A.S. 86 VILLAPUTZU di pagargli la somma di € 2500.00 oltre interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale.
La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’ art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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