F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all.Graziano MARINO / A.S.D. AMATORI PASSO CORDONE ( 39/78 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all.Graziano MARINO / A.S.D. AMATORI PASSO CORDONE ( 39/78 ) ARBITRI:sigg.Andrea FRANCHINI e Gianfranco RICCI L’allenatore Graziano Marino, con domanda del 6 settembre 2007 ha chiesto il pagamento restante del premio di tesseramento come pattuito nell’accordo tipo sottoscritto tra questi e la società A.S.D. Passo Cordone in data 1° luglio 2006 e regolarmente depositata il 29 luglio 2006 presso il Comitato Regionale Abruzzo. Il contratto prevedeva l’assunzione del signor Marino in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della suddetta società che partecipa al campionato di promozione girone B abruzzese per il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007. L’accordo prevedeva un premio di tesseramento annuale lordo pari a 11.000 euro ripartite in ratei mensili. Nella domanda fatta a questo Collegio il signor Marino prova di essere stato esonerato l’11 novembre 2006 richiedendo il mancato pagamento del valore complessivo di 8.500 euro avendo già percepito fino ad allora 2.500 euro. La società A.S.D. Passo Cordone, dopo un susseguirsi di richieste e raccomandate, invitata a fornire le proprie controdeduzioni scritte a questo Collegio, rigetta integralmente e fornisce copia autenticata delle quietanze con cui la società ha pagato la somma totale di 7.500 in contanti concordata consensualmente con l’allenatore. In risposta alle controdeduzioni l’allenatore afferma di disconoscere tali quietanze e conferma le sue richieste poiché le ricevute esibite in copia autenticate non sono state da lui controfirmate disconoscendone la firma. La società con raccomandata a/r rispondeva di essere a disposizione per un eventuale perizia calligrafica e di essere disponibile ad inviare la documentazione originale. Questo Collegio, richiesto l’intervento della Procura Federale per accertare la veridicità delle firme, riceveva, dal Vice Procuratore Federale, in data 28 Luglio 2008, la relazione finale in cui risulta essere accertata la veridicità delle firme apposte dal signor Marino. P. Q. M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso,liquidando la residua somma di 1.000 euro ancora non pagata. Rilevato che l’accordo tra le parti supera il massimale di euro 8.500 in vigore per il campionato di promozione stagione 2006/07,il Collegio segnala alla Procura Federale la suddetta violazione della norma federale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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