F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA : all. Sebastiano LEONARDI / A.S.D. MASCALI CALCIO ( 91/78 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Damiano PALLOTTINO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA : all. Sebastiano LEONARDI / A.S.D. MASCALI CALCIO ( 91/78 ) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Damiano PALLOTTINO Con ricorso inviato il 28/02/08 l’allenatore Sebastiano Leonardi ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di far obbligo alla A.S.D. Mascali Calcio di pagargli l’importo di € 2500,00 (duemilacin- quecento) quale saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione sportiva 2006/2007 oltre gli interessi di mora e la svalutazione monetaria per il ritardato pagamento. A sostegno della sua richiesta, il signor Leonardi, ha prodotto l’accordo economico stipulato, copia del tesseramento e ricevuta della racc. inviata alla società. La Segreteria di questo Collegio in data 5/03/08, chiedeva l’avvenuto deposito del contratto al C.R. Sicilia L.N.D., che rispondeva producendo copie dello stesso, con data di deposito 1°/08/06. Contestualmente veniva invitata la società sopraccitata a controdedurre alle richieste avanzate dal- l’allenatore. In data 7/03/08, la A.S.D. Mascali Calcio, produce le proprie controdeduzioni, asserendo di essere sorpresa del procedimento avviato, in quanto per accordi verbali presi fra le parti, la somma dovuta al signor Leonardi è di € 625,00 (seicentoventicinque).Le restanti somme richieste, non sono dovute dalla società in quanto l’allenatore dalla partita disputata il 4/02/07, si è assentato dalla conduzione della prima squadra, nonostante le insistenze della società al tecnico per la prosecuzione del proprio lavoro. Essendo falliti i vari tentativi di accordo con l’allenatore, la società nella persona del suo Presidente, chiedeva verbalmente al tecnico di far pervenire per iscritto le proprie dimissioni,altri- menti non sarebbe stato possibile tesserare un nuovo tecnico per il proseguo del campionato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto le controdeduzioni della società, non sono state documentate. Inoltre, la società che rileva delle irregolarità o delle infrazioni da parte dei suoi tesserati, deve segnalarlo nei tempi previsti, agli organi della giustizia sportiva. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore Sebastiano Leonardi e fa obbligo alla A.S.D. Mascali Calcio di pagare la somma di € 2500,00 (duemilacinquecento), oltre agli interessi legali equi- tativamente calcolati in € 50,00 (cinquanta), per un totale di € 2550,00 (duemilacinquecentocin- quanta) oltre gli interessi che matureranno fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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