F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA:all.Carmine TURCO / A.S.D.PAESTUM Città dei Templi ( 96/78 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA:all.Carmine TURCO / A.S.D.PAESTUM Città dei Templi
( 96/78 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA
In data 7 marzo 2008 l’allenatore dilettante Turco Carmine invia ricorso a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto da parte della società A.S.D.Paestum Città dei Templi, partecipante al campionato regionale di Eccellenza campano, il pagamento di € 5.000,00 a saldo delle ultime due rate di € 2.500,00 cadauna del premio di tesseramento pattuito, oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta allega,oltre uno scritto di sollecito al pagamento di quanto a lui spettante inviato alla società in data 9 maggio 2007, copia dell’accordo economico stipulato con la medesima in data 30 settembre 2006, e come accertato da questo Collegio regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Campania della L.N.D.
In tale accordo sottoscritto dalle parti,la Società si impegna ad assumere il tecnico Turco Carmine quale allenatore della prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 10.000,00 da pagarsi in 4 rate di € 2.500,00 cadauna rispettivamente al giorno 30 dei mesi di settembre e novembre 2006 e marzo e maggio del 2007.
Il Collegio, al ricevimento della vertenza, constatato che il tecnico non aveva provveduto ad inviarne copia alla società A.S.D.Paestum Città dei Templi, lo invitava a farlo nei tempi stabiliti rimettendo poi ricevuta della raccomandata al Collegio stesso,cosa successivamente ottemperata dal tecnico.
La società, invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, in data
31 marzo 2008 risponde a firma del suo segretario signor Voza il quale dichiara che il compenso dato al signor Turco è stato di € 9.500,00 così come previsto dall’accordo della FIGC-LND.
Che le rate di pagamento di tale cifra sono state, in accordo con l’allenatore, frazionate da € 2.500,00 a rate mensili rispettivamente di: una per € 1.600,00 – una per € 1.350,00 - cinque da € 1.400,00 ciascuna per un totale di € 9.950,00.
Che tutte le rate sono state saldate all’allenatore,cosa che potrebbe essere avallata da alcuni testimoni facenti parte della società, e che pertanto il credito vantato dal signor Turco sarebbe in realtà di € 50,00.
Dichiara che dato i buoni rapporti instaurati con il tecnico la società non aveva ritenuto opportuno richiedergli ricevuta firmata dei pagamenti versatigli per cui non è in grado di presentarne certificazione.
Conclude affermando infondate le richieste del tecnico al quale spetterebbero solo € 50,00 ed per quanto riguarda l’accordo di non essere a conoscenza se sia stato depositato.
Il 9 aprile 2008 alle controdeduzioni presentate dall’A.S.D. Paestum Città dei Templi risponde il tecnico Turco Carmine asserendo che le obiezioni alle sue richieste presentate dalla società sono false e infondate. Conferma quanto scritto nel suo ricorso e chiede al Collegio di obbligare la società al rispetto di quanto pattuito nell’accordo economico e al saldo nei suoi confronti di € 5.000,00
In data 18 aprile 2008 pervengono al Collegio Arbitrale le controdeduzioni della società, successive a quelle inviate dal tecnico, nelle quali il segretario Voza si sente offeso dalle dichiarazioni del signor Turco in merito all’onestà e alla scrupolosità della segreteria nello svolgimento delle sue mansioni.
Rimarca anche la poca riconoscenza del tecnico per la buona fede dimostrata dalla società in occasione dei pagamenti versati senza richiesta di ricevuta e gli rimprovera il fatto di non ricordarsi della nuova suddivisione delle rate e di quanto da lui percepito.
Ipotizza inoltre che vi siano state intese del medesimo con alcuni dirigenti ad inizio campionato con promessa di somme superiori a quelle citate nell’accordo e che pertanto i 5.000,00 euro prestesi dal signor Turco siano cifra “fuori contratto”.
Dichiara infine la disponibilità della società ad un incontro chiarificatore onde porre termine a questa incresciosa situazione.
Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, giudica il ricorso meritevole di accoglimento.
Rifacendosi a quanto esposto dalle parti ritiene che tutte le ragioni presentate dalla società (ripartizione delle rate e delle cifre con un nuovo accordo, pagamenti effettuati al tecnico, differenti intese di quest’ultimo con dirigenti) non sono avallate da documentazione scritta o da ricevute di pagamenti effettuati, mentre invece il tecnico fornisce la prova di un documento(contratto) regolarmente sottoscritto dalle parti e depositato presso il competente Comitato Regionale
Campania.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Paestum Città dei Templi al pagamento a favore dell’allenatore Turco Carmine di € 5.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 75,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 5.075,00
oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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