Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: COPERTINO – NUOVA NARDO’ CALCIO dell’1 febbraioo 2009 (Reclamo della società COPERTINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: COPERTINO - NUOVA NARDO’ CALCIO dell’1 febbraioo 2009 (Reclamo della società
COPERTINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo per il risultato della
gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 52 in data 26/2/2009 del Comitato Regionale
Puglia).
La Commissione Disciplinare:
- visti gli atti;
- letto il reclamo proposto dalla ASD Copertino il 5/3/09;
- lette le controdeduzioni della Nuova Nardò Calcio srl;
- uditi i rappresentanti delle società, ricorrente e resistente;
PREMESSO
a) - che con ricorso del 5/3/2009, l'ASD Copertino, ha reclamato avverso la delibera pubblicata sul C.U.
n.52 del 26/2/09 con cui il Giudice Sportivo (in accoglimento del reclamo proposto il 7/2/09 dalla Nuova
Nardò Calcio srl ), aveva comminato la sanzione sportiva della perdita della gara succitata, con il risultato
di 3 – 0 in favore della Nuova Nardò Calcio srl, nel presupposto che a tale gara avesse partecipato in
posizione irregolare, il calciatore Striano Maurizio illegittimamente tesserato per l'ASD Copertino a seguito
di altrettanto illegittimo inserimento nelle liste di svincolo da parte della società “Nuova Nardò Calcio srl”
cessionaria a titolo “temporaneo” del medesimo suddetto calciatore (già tesserato per la U.S.D.
“A.Toma”).
b) che l'ASD Copertino con il sumenzionato reclamo ha sostenuto la regolarità della posizione del
calciatore Maurizio Striano, peraltro oggetto d'esame dinanzi alla Commissione Tesseramenti a
seguito di ricorso proposto dal medesimo succitato calciatore il 24/2/09); chiedendo quindi la
sospensione del presente processo fino all'esito del primo;
c) che con racc. a.r. del 10/3/2009 del 16/3/2009 la Nuova Nardò Calcio srl ha inviato sue
controdeduzioni a difesa sostenendo l'infondatezza delle doglianze di merito sollevate dall'ASD
Copertino con il suo ricorso del 5/3/09; opponendosi altresì alla sospensione del presente
procedimento perchè non prevista dalle carte federali;
- d) che alla riunione del 30/3/2009 dinanzi a questa Commissione è stata esibita copia del
telegramma con cui la Commissione Tesseramenti della FIGC, aveva fissato la data dell'1/4/09 per
l'esame del ricorso proposto dal calciatore Striano;
- e) che nel contempo i difensori delle società succitate dopo ampia discussione, si sono riportati
alle richieste ed alle conclusioni da loro formulate rispettivamente con il ricorso del 5/3/09 e con le
controdeduzioni del 16/3/09;
tutto ciò premesso, la Commissione
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OSSERVA
Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
Il calciatore Striano Maurizio ha infatti partecipato alla gara di che trattasi pur non avendone titolo, in
quanto ancora tesserato per l'U.S.D. Toma; e successivamente tesserato – con vincolo temporaneo -
con la soc. Nuova Nardò Calcio srl divenendo per ciò stesso illegittimo l'inserimento del medesimo
succitato calciatore nella lista di svincolo; a sua volta illegittimamente utilizzata dall'ASD Copertino per
conseguire il tesseramento del calciatore stesso per la propria società.
Tali circostanze risultano documentalmente provate dalla nota dell'11/2/09 (prot. n.337/DM) della
segreteria Amministrativa del Comitato Regionale Puglia L.N.D. ed ancor più dalla decisione della
Commissione Tesseramenti FIGC (C.U. n.61 del 3/4/2009) che ha rigettato “....il reclamo del sig. Striano
Maurizio, confermando la validità del tesseramento con vincolo temporaneo in favore della Nuova Nardò
Calcio srl ….” (testuale).
Decisione questa al cui esito, la stessa società reclamante ASD Copertino aveva subordinato la validità e
fondatezza del suo reclamo, accompagnata dalla richiesta (legittima ma superata) di sospensione del
presente procedimento, fino all'esito del giudizio della Commissione Tesseramenti.
Il reclamo è dunque infondato e va pertanto rigettato.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia respinge il reclamo proposto dall'ASD Copertino e per
l'effetto ordina incamerarsi la tassa con addebito sul conto della società ricorrente.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia del 6/4/2009.
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