F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 20.03.2009 (112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE SCHIETROMA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra “Primavera” della Soc. SS Lazio SpA in occasione della gara Austria Karten-Lazio del 25.8.2007), ANGELO FERRANTE (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. SS Lazio SpA ed attualmente tesserato per la Soc. AC Paternò 2004) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA (nota n. 3413/194pf07-08/SP/blp del 19.12.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CDN del 20.03.2009
(112) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE SCHIETROMA (nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra “Primavera” della Soc. SS Lazio SpA in occasione della gara Austria Karten-Lazio del 25.8.2007), ANGELO FERRANTE (calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Soc. SS Lazio SpA ed attualmente tesserato per la Soc. AC Paternò 2004) E DELLA SOCIETA’ SS LAZIO SpA (nota n. 3413/194pf07-08/SP/blp del 19.12.2008)
il deferimento Con provvedimento del 19 dicembre 2008, il Procuratore Federale ha deferito innanzi questa Commissione, il sig. Schietroma Salvatore, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Primavera della SS Lazio SpA in occasione della gara Austria Karten-Lazio, disputata ad Anzio il 25 agosto 2007 nell’ambito del Torneo “Memorial Marco Seguiti”, e la Soc SS Lazio SpA, nonché il calciatore Ferrante Angelo, attualmente tesserato per la Soc. Paternò; per rispondere il primo della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS e dell’art. 61, comma 5 delle NOIF, in quanto nella predetta occasione nella sua qualità sottoscriveva l’elenco dei calciatori della squadra “Beretti” partecipanti alla gara, tra i quali figurava il calciatore Ferrante Angelo, che non aveva titolo a partecipare al torneo in quanto in posizione di svincolato; la Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per le suddette condotte poste in essere dal sig. Schietroma Salvatore; il terzo per concorso di colpa nella violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS per aver preso parte alla gara senza essere tesserato per alcuna società. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni, dell’inibizione di mesi due per il dirigente Schietroma Salvatore, l’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Lazio e la squalifica di quattro giornate per il calciatore Ferrante Angelo. Sono comparse altresì le parti ed il difensore dello Schietroma, il quale riportandosi alla memoria, depositata nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince (come tra l’altro ammesso, sia dal sig. Schietroma che nella memoria difensiva) che il dirigente della SS Lazio in data 25 agosto 2007, ha fatto prendere parte all’incontro di calcio meglio indicato in premessa, il calciatore Ferrante Angelo, che in quel momento non era tesserato per la FIGC, in quanto in data 1 luglio 2007 era stato svincolato dalla US Città di Palermo. Pertanto il sig. Schietroma, sottoscrivendo la lista dei calciatori partecipanti alla predetta gara, contravveniva a quanto disposto dall’art. 1, comma 1 CGS, e dall’art 61, comma 5 delle NOIF; tenuto anche conto che il regolamento del Torneo giovanile, prevedeva e recitava all’art. 2: “E’ consentito il ricorso a prestiti, in numero massimo di tre per squadra, non intercambiabili e validi per l’intera durata del Torneo, previa presentazione di regolare nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza”. E’ evidente che il Ferrante, essendo privo di tesseramento, non avrebbe in nessun caso potuto partecipare al torneo, neanche se “autorizzato” dagli organizzatori dello stesso. Ne consegue l’ininfluenza ai fini della decisione della testimonianza del sig. Franco Rizzaro Presidente della Società Anzio-Lavinio organizzatrice del torneo. Nessuna rilevanza può essere infine attribuita alla dichiarazione di esonero da responsabilità sottoscritta dai genitori del Ferrante, che non sana minimamente la carenza di tesseramento in capo al calciatore. Va quindi affermata la responsabilità dello Schietroma alla quale consegue quella oggettiva della Società Lazio ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS. Anche il calciatore, in quanto consapevole della irregolarità della propria partecipazione al torneo, deve essere dichiarato responsabile dell’infrazione contestatagli. Sanzioni eque appaiono quelle indicate sul dispositivo. La Società Lazio è quindi chiamata a rispondere, per responsabilità oggettiva, esclusivamente per il comportamento addebitabile al dirigente, sig. Schietroma Salvatore, in quanto proprio tesserato all’epoca dei fatti. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) al dirigente Salvatore Schietroma, la squalifica per 2 (due) gare di Campionato al calciatore Angelo Ferrante e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Soc. SS Lazio SpA.
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