F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI GIBELLINI (Direttore Generale della Soc. Modena Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ MODENA FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 4105/490pf08-09/SP/blp del 28.1.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 68/CDN del 24.03.2009 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANNI GIBELLINI (Direttore Generale della Soc. Modena Football Club SpA) E DELLA SOCIETA’ MODENA FOOTBALL CLUB SpA (nota n. 4105/490pf08-09/SP/blp del 28.1.2009) 1) Il procedimento Con provvedimento del 28.1.2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Gianni Gibellini, direttore generale della Soc. Modena Calcio, per violazione dell'art. 5, n. 1 CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato, esprimendo giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Modena per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la soc. Modena ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, si sottolinea, da una parte, che il Gibellini non è più tesserato per la Società e, dall’altra, che si tratterebbe di dichiarazioni rilasciate “a caldo” e, comunque, “non propriamente ingiuriose”, per cui la responsabilità oggettiva non si integrerebbe ovvero sarebbe attenuata. Di conseguenza, si chiede in via principale la dichiarazione di difetto di giurisdizione, in via subordinata il proscioglimento dagli addebiti contestati e in via ulteriormente subordinata l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per due mesi e dell’ammenda di € 20.000,00 per il Gibellini e a quella dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Modena. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Gibellini, riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta di Modena" del 21.12.2008, sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che l’arbitro "sarebbe troppo facile scomodare la parentela del presidente del bari con il capo della federazione”, “io a farmi mandare in serie C non ci sto”, “il Modena di ladri ne ha già incontrati anche troppi sulla propria strada”, “devo mandare giù le falsità scritte nel referto”, “il presidente della lega deve essere il ministro Brunetta e i suoi vice Narducci e Beatrice” (i p.m. di Napoli) e “magari porti qualche scheda Sim per parlare con gli arbitri” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti di tesserati e delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità. Le argomentazioni difensive, compresa quella relativa alla carenza di giurisdizione, risultano infondate. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gibellini, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 2 (due) mesi e dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a Gianni Gibellini e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Soc. Modena.
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