F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 4899/265pf08-09/SP/blp del 26.2.2009)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CDN del 03.04.2009 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (nella sua qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl) E DELLA SOCIETA’ TREVISO FC 1993 Srl (nota n. 4899/265pf08-09/SP/blp del 26.2.2009) Il deferimento Con provvedimento del 26/2/2009, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Ettore Setten, amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Treviso Calcio, per violazione dell'art. 5, n. 1, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni pubbliche, giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Treviso per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il Setten e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida per la Soc. Treviso. Sono comparsi altresì il difensore della Soc. Treviso Calcio, il quale, dopo ampia discussione, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Setten espresse nel corso di una trasmissione televisiva dell’emittente Antenna Tre del 30.9.2008 e riportate in un articolo pubblicato dal quotidiano "La Tribuna” di Treviso del 1.10.2008, sono censurabili. Affermare - come lo stesso deferito ha riconosciuto in sede di interrogatorio dinnanzi al rappresentante della Procura federale - che "vengono usati pesi diversi” e “con alcune società si chiude un occhio, con altre si fa valere l’immagine sportiva” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti delle istituzioni federali e in una accusa di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Setten, alla quale segue quella diretta e oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, nonché della circostanza che esse sono state rese durante un periodo di inibizione, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a Ettore Setten e quella dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) con diffida alla Soc. Treviso.
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