COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL P
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Gabriele GANTES – Calciatore - Atletico Arbizzano
• del Sig. Marco DE CARLI – Dirigente Accompagnatore ASD Parona
• del Sig. Flavio BERTUCO - Dirigente Accompagnatore ASD Parona
• della Società A.S.D. Parona
• della Società Pol.D. Atletico Arbizzano
La Procura Federale con atto del 27/4/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Calciatore Gabriele GANTES (attualmente tesserato ACD Atletico Arbizzano))
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.
e all’art. 7,comma 1 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato
nelle file della Società ASD Parona le partite disputate in data 21.12.2008, 11.1.2009 e 18.1.2009 del Campionato di 3^
Categoria – Girone A – della Provincia di Verona, senza averne titolo perché non tesserato per la stessa come descritto
dalla parte motiva, ma ancora tesserato per un’altra Società;
Il Dirigente Accompagnatore Marco DE CARLI (ASD Parona)
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.
e all’art. 7,comma 1 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto
in data 21.12.2008 e 11.1.2009 le distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente
tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti,
malgrado il calciatore Gabriele GANTES non ne avesse titolo come descritto nell’atto di deferimento (che si unisce alla
presente);
Il Dirigente Accompagnatore Flavio BERTUCO (ASD Parona)
Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S.
e all’art. 7,comma 1 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto
in data 18.1.2009 la distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti, malgrado il
calciatore Gabriele GANTES non ne avesse titolo come descritto nell’atto di deferimento (che si unisce alla presente);
la Società A.S.D. PARONA
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai
soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.
la Società POL. D. ATLETICO ARBIZZANO
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte al
proprio tesserato.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti ha trasmesso
a questa Procura la documentazione relativa all'impiego irregolare del calciatore Gabriele GANTES da parte della
società A.S.D. PARONA in occasione delle gare Parona - Valdadige del 21.12.2008, Bure Valpolicella - Parona
dell'11.1.2009 e Atletico Arbizzano - Parona del 18.1.2009 valevoli per il Campionato di 3^ Categoria, girone A della
Provincia di Verona;
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Gabriele GANTES in occasione di tutte le predette
partite è stato concretamente impiegato dalla società A.S.D. PARONA malgrado in quel momento fosse tesserato, con
decorrenza dal 19.9.2008, con la società POL. D. ATLETICO ARBIZZANO in prestito dalla A.C.D. ARBIZZANO;
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del GANTES è stato inserito nella distinta dei
giocatori predisposto dalla società A.S.D. PARONA per tutte le partite in questione;
rilevato che, nella predetta distinta, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dalla
A.S.D. PARONA risulta firmata, quanto alle gare del 21.12.2008 e 11.1.2009, dal sig. Marco DE CARLI e, quanto alla
gara del 18.1.209, dal Sig. Flavio BERTUCO, svolgenti per tali occasioni la funzione di dirigente accompagnatore
ufficiale della squadra;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori, con la sottoscrizione della lista gara richiamata,
dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la
responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti;
70/1595
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei principi di
lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del
C.G.S., e all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale ascrivibile al sig. Gabriele GANTES, calciatore attualmente
tesserato per la società POL. D. ATLETICO ARBIZZANO, nonché ai sig.ri Marco DE CARLI e Flavio BERTUCIO
qualificatisi dirigenti accompagnatori della società A.S.D. PARONA;
ritenuto, altresì, che la società A.S.D. PARONA e la società POL. D. ATLETICO ARBIZZANO debbano rispondere a
titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei
soggetti che comunque abbiano svolto attività nel loro interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S”.;
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 12/5/2009 sono risultati presenti :
il Sig. Gabriele GANTES – Calciatore - Atletico Arbizzano
il Sig. Marco DE CARLI – Dirigente Accompagnatore Parona
il Sig. Flavio BERTUCO - Dirigente Accompagnatore Parona
la Società A.S.D. Parona, rappresentata dal Sig. Riccardo CACCIA
il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale F.I.G.C.,
Risulta invece assente la Società Atletico Arbizzano che peraltro ha inviato memoria con la quale ammette le proprie
responsabilità, evidenziando la buona fede con la quale é stato commesso l’errore.
Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare
le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale :
• a carico del Sig. Gabriele GANTES – Calciatore - Atletico Arbizzano : la sanzione della squalifica per una giornata da
scontare nel campionato 2009/2010 con la Società per cui sarà tesserato;
• a carico del Sig. Marco DE CARLI – Dirigente Accompagnatore Parona : la sanzione della inibizione per 40 giorni;
• a carico del Sig. Flavio BERTUCO - Dirigente Accompagnatore Parona : la sanzione della inibizione per 20 giorni;
• a carico della Società A.S.D. Parona : l’applicazione di due punti di penalizzazione nella classifica del Campionato di
3^ Categoria 2008/2009 e la sanzione dell’ammenda di € 350,00;
• a carico della Società Pol.D. Atletico Arbizzano : la sanzione dell’ammenda di € 150,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R.
Veneto.