COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 13 Maggio 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
• del Sig. Aldo SEGALA Presidente A.C. Rivoli Veronese
• della Società A.C. RIVOLI
La Procura Federale con atto del 6/4/2009 ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. Aldo SEGALA (Presidente Società A.C. Rivoli Veronese)
per rispondere della violazione di cui all’art.1,comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (principi di lealtà, correttezza e
probità), in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e del C.U. n. 1 del
Comitato Regionale Veneto, per non aver iscritto una propria formazione al Campionato Juniores Elite, Juniores
Regionale o Juniores Provinciale per la stagione sportiva 2008/2009.
la Società A.C. Rivoli Veronese
per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. della violazione ascritta al proprio
Presidente.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
Premesso che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 34 co.15 dello Statuto e 32, co.2 Codice di Giustizia
Sportiva, lo scrivente è stato delegato alla trattazione dei procedimenti di competenza della Commissione Disciplinare
Territoriale presso il C.R.Veneto che riguardano, di norma, questioni che non necessitano di istruttoria;
Vista la segnalazione del 4.2.2009 del Presidente del Comitato Regionale Veneto, indirizzata alla Procura Federale,
relativa alla mancata iscrizione al Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale LND 2008/2009
di una formazione della Società A.C. Rivoli, partecipante con la prima squadra al Campionato Regionale Veneto di
Promozione;
constatato che in forza delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, riportate sul Comunicato Ufficiale n.1
dell'1.7.2008 del C.R. Veneto "Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al
Campionato Juniores Elite o Juniores Regionale o Juniores Provinciale”;
accertato che l'A.C. Rivoli non ha provveduto per la stagione sportiva 2008/2009 all'iscrizione di una propria squadra al
Campionato Juniores Elite, o Juniores Regionale o Juniores Provinciale e che di tale omissione è responsabile il
Presidente, Sig. Aldo SEGALA;
rilevato che nel comportamento del Sig. Aldo SEGALA si ravvisa la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia
Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate
con C.U. n.1 del Comitato Regionale Veneto;
considerato che per la violazione ascrivibile al suo Presidente la Società A.C. Rivoli è chiamata a rispondere, per
responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1. del C.G.S.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell'odierna
udienza.
AI dibattimento del 5/5/2009 sono risultati presenti :
il Sig. Aldo SEGALA – Presidente A.C. Rivoli Veronese
la Società A.C. Rivoli rappresentata dallo stesso Sig. Aldo SEGALA
il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C.
Le parti deferite dichiarano di avvalersi dell'applicazione dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva e quindi di accettare
le seguenti sanzioni disciplinari concordate con il Rappresentante della Procura Federale :
- a carico del Sig. Aldo SEGALA : la sanzione della inibizione per giorni 20;
- a carico della Società A.C. Rivoli : la sanzione dell’ammenda di € 300,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
visto l'art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo
dispone
l’applicazione delle sanzioni di cui sopra a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale deI C.R. Veneto