F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009 (319) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DI: DE MELLO MECKEL JOCIANE, PINTO DIAS JOSEANE, MAZETTO CARLA REG

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CDN del 24/07/2009

(319) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI ARCHIVIAZIONE DEL DEFERIMENTO A CARICO DI: DE MELLO MECKEL JOCIANE, PINTO DIAS JOSEANE, MAZETTO CARLA REGINA E DALLA VILLA ELIANE (tesserate Soc. SPD F. Calcio a 5 Preci) E DELLA SOCIETA’ SPD F. CALCIO A 5 PRECI, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 114/bis del 15.5.2009).

Quattro calciatrici tesserate per la società S.P.D. Femminile C 5 Preci (De Mello Neke Jociane, Pinto Dias Joseane, Dalla Villa Eliane, Mazzetto Carla Regina) mancavano di rispondere a due convocazioni della Divisione Regionale Calcio a 5 per l’attività di rappresentativa dei giorni 14 e 22 aprile 2008. La Procura Federale, informata dei fatti ed espletate le indagini, con atto del 25 febbraio 2009 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale dell’Umbria le calciatrici di cui sopra nonché la società Preci, contestando alle prime la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 76 comma 2 NOIF, alla seconda la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Le deferite si costituivano ed eccepivano preliminarmente la decadenza in cui era incorsa la requirente per l’inosservanza dei termini di cui all’art. 32, comma 11, CGS, subordinatamente per l’infondatezza del deferimento, concludendo per il rigetto del medesimo, ovvero, in via ancor più subordinata, per l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle della Procura, che aveva richiesto una giornata di squalifica per ogni calciatrice e l’ammenda di € 400,00 per la Società. Il Giudice di primo grado, con decisione del 15 maggio 2009, accoglieva l’eccezione delle deferite e disponeva l’archiviazione del deferimento, che giudicava illegittimo in quanto effettuato oltre il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 11, CGS. Motivava il primo giudice che, essendosi i fatti verificati nell’aprile 2008, le indagini si sarebbero dovute concludere prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, cosa che non era avvenuta, giacché le indagini si erano protratte sino all’ottobre 2008 e non era intervenuta la  proroga, neppure richiesta dalla Procura Federale. Avverso tale decisione propone ricorso la Procura Federale per l’annullamento dell’atto impugnato e per l’accoglimento delle Sanzioni richieste in primo grado. Deduce la ricorrente che, avendo avuto la notizia della violazione in data 12 maggio 2008, le sarebbe mancato il tempo tecnico per predisporre una pur minima attività, per cui nessuna censura poteva essere mossa ad essa Procura per aver incardinato l’istruttoria con l’inizio della stagione sportiva successiva a quella dei fatti, tanto più che le calciatrici indiziate si trovavano fuori d’Italia e vi avrebbero fatto ritorno solo a settembre 2008. Aggiunge la ricorrente che neppure si sarebbe potuta presentare istanza di proroga delle indagini a mente dell’art. 32, comma 11, CGS, non essendosi verificata alcuna condizione di eccezionalità, alla quale la norma subordina la facoltà di appellarsi a tale istituto. Per altro e diverso aspetto, l’esatta interpretazione dell’art. 32 CGS, secondo la ricorrente, porterebbe ad intendere il limite temporale ivi enunciato come quello che decorrerebbe dal momento in cui un’indagine viene formalmente aperta, classificata e numerata dalla stessa Procura. La ricorrente, evidenziato inoltre che l’art. 32, comma 11, CGS non porrebbe alcuna  sanzione per la sua inosservanza, esprimendo solo una “raccomandazione” a che le indagini siano concluse nei termini ivi indicati, ha concluso per la totale erroneità della decisione impugnata e per la sua conseguente riforma. Resiste al ricorso la società Preci C/5, riproponendo le tesi difensive già svolte in primo grado e sostenendo, in aggiunta, l’eccezione di improcedibilità del ricorso per decorrenza dei termini di cui agli artt. 36, comma 11, e 37, comma 1, lettere a) e b) CGS. All’udienza odierna sono comparse la Procura Federale e la società Preci C/5, riportandosi entrambe ai propri atti. Il ricorso è infondato. In via preliminare va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla resistente. La Procura Federale ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione della decisione impugnata in data 25 maggio 2009; il ricorso è stato proposto il 29 maggio successivo, sicché il termine di cui all’art. 37 comma 1 lettera a) CGS, di sette giorni dalla data nella quale è pervenuta la comunicazione della decisione che s’intende impugnare, è stato rispettato. Nel merito si osserva quanto segue. Risulta dagli atti e per ammissione della stessa Procura che il caso le era stato comunicato il 12 maggio 2008 e che le audizioni delle parti coinvolte nelle indagini avevano avuto inizio il 23 luglio 2008 ed erano terminate il 3 ottobre 2008, in entrambi i casi oltre la conclusione della stagione sportiva 2007/2008 nella quale le violazioni contestate alle deferite erano state commesse. Nulla avrebbe impedito alla Procura Federale di aprire le indagini entro la stagione sportiva di cui sopra e di avvalersi della

richiesta di proroga delle stesse, tanto più che, come è stato ammesso dalla stessa Procura, il caso aveva ogni requisito probatorio per essere risolto in forza delle prove documentali acquisite e quindi senza necessità di particolare istruttoria e che l’assenza dall’Italia di alcune delle quattro calciatrici deferite, di ritorno a stagione sportiva successiva rispetto a quella dei fatti, ben poteva costituire il presupposto di natura eccezionale per richiedere la proroga. Appare così violato oltre ogni ragionale dubbio l’art. 32, comma 11, CGS, che prevede la decadenza della Procura dalle funzioni inquirenti nel caso in cui le indagini non si siano concluse prima dell’inizio della stagione sportiva successiva e non sia stata chiesta ed ottenuta la proroga. Non può peraltro applicarsi al caso in esame il nuovo testo dell’art. 32 CGS, entrato in vigore solo dal 28 maggio 2009. P.Q.M. respinge il ricorso.

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