F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009 (54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VLADAN LAZIC (calciatore attualmente tesserato ASD Pordenone e già tesserato per la Soc. Altamarca Monte
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CDN del 19/10/2009
(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VLADAN LAZIC (calciatore attualmente tesserato ASD Pordenone e già tesserato per la Soc. Altamarca Montegroup), LUCA COSTANTINI E MARIO BRANCALEONE (dirigenti della Soc. ASD Serialpes Futsal) E DELLE SOCIETA’ ALTAMARCA MONTEGROUP E ASD SERIALPES FUTSAL (nota n. 1472/153pf09-10/AM/ma del 28.9.2009).
Il calciatore Vladan Lazic, in costanza di tesseramento con la Società Altamarca Montegroup, aveva partecipato con la Società Serialpes Futsal a cinque gare del Campionato Nazionale serie B, girone B, di Calcio a 5 stagione sportiva 2008/2009. Il fatto veniva denunciato all’Organo inquirente dal Presidente della ASD Petrarca Padova, sicché la Procura Federale, accertata l’irregolarità e constatato che le distinte dei calciatori della Società Serialpes Futsal relative alle gare contestate erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori della squadra Luca Costantini e Mario Brancaleone, deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore, Vladan Lazic, i dirigenti Luca Costantini e Mario Brancaleoni, la Società Serialpes Futsal, contestando al calciatore e ai dirigenti la violazione degli artt. 1, comma 1, CGS anche in relazione all’art. 10, comma 2 e 6, stesso Codice, nonché la Società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in relazione all’art. 1, comma 5, stesso Codice. Veniva altresì deferita la Società Altamarca Montegroup a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per la responsabilità contestata al proprio calciatore. Nessuno dei deferiti ha contro dedotto, sicché, all’odierna riunione, la Procura Federale, richiamato il deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il calciatore Vladan Lazic la squalifica per 5 (cinque) gare, per i dirigenti Luca Costantini e Mario Brancaleoni l’inibizione per anni 1 (uno) ciascuno, per la Società Serialpes Futsal la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00), per la Società Altamarca Montegroup l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Il Deferimento è fondato nei limiti di seguito evidenziati. Ai sensi dell’art. 10, comma 6, ultimo inciso, CGS, le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9 si applicano anche a Società, dirigenti e tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte. Il caso in esame rientra in questa fattispecie. Di conseguenza, le sanzioni previste dalla norma sono per le Società a cui è contestata la responsabilità oggettiva quelle delle lettere c), g), h) ed i) dell’art. 18, comma 1, CGS; per i dirigenti, i tesserati delle Società, i soci e non soci quelle di cui all’art. 1, comma 5, CGS, cioè la sanzione della inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. La facoltà di graduare la pena in relazione alla maggiore o minore gravità della violazione commessa, senza dover pertanto ricorrere al criterio dell’automatismo, è demandata all’Organo Giudicante. Nel caso in questione, appare equo sanzionare il calciatore Vladan Lazic con la squalifica per 5 (cinque) gare effettive, pari al numero di gare a cui egli partecipò senza averne titolo; i dirigenti Luca Costantini e a Mario Brancaleone con l’inibizione per mesi 1 (uno) ciascuno; la Società ASD Serialpes Futsal con la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella stagione in corso. Quanto al deferimento della Società Altamarca Montegroup, per la quale all’epoca dei fatti il calciatore Vladan Lazic risultava tesserato, si osserva quanto segue. Appare evidente che la Società deferita sia parte lesa dal comportamento del tesserato. Essa, difatti, non solo non ha potuto avvalersi della prestazione sportiva del calciatore Lazic per esclusiva colpa di quest’ultimo, subendone di conseguenza un potenziale danno, ma si è vista altresì esposta al rischio di ulteriore danno da sanzione conseguente al deferimento. Tuttavia, anche se la condotta del calciatore non è materialmente riferibile alla Società deferita e quest’ultima non ha conseguito alcun vantaggio dal comportamento del calciatore, il principio della responsabilità oggettiva non può essere disatteso e va di conseguenza applicato anche al caso in esame entro ristretti limiti sanzionatori. P.Q.M. commina le seguenti sanzioni:
▪ squalifica del calciatore Vladan Lazic per 5 (cinque) gare effettive;
▪ inibizione dei dirigenti Luca Costantini e Mario Brancaleone per mesi 1 (uno) ciascuno;
▪ penalizzazione a carico della Società Serialpes Futsal di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
▪ ammonizione a carico della Società Altamarca Montegroup.
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