F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009  (77) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ TSC LAZIO C/5 (ammenda € 500,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEF

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39/CDN del 26/11/2009

 (77) APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ TSC LAZIO C/5 (ammenda € 500,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 37 del 24.9.2009)

Il ricorso Con provvedimento del 02.10.2009 il Procuratore Federale ha proposto ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Lazio relativa al deferimento a carico dei Sig.ri Costantino Maria Ulisse, Rocchi Silvano e della Società TSC Lazio C5, chiedendo la parziale riforma della decisione appellata esclusivamente in merito all’entità della sanzione inflitta alla medesima Società. Il Procuratore Federale deduceva a tal fine la insufficiente afflittività della sanzione adottata in primo grado in considerazione del negligente comportamento tenuto dalla Società – la quale peraltro aveva ammesso i fatti contestati - dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto e della gravità oggettiva dell’accaduto. Pertanto, il Procuratore Federale concludeva come in atti, reiterando le medesime richieste di condanna già formulate in sede di deferimento nei confronti della Società. Nei termini assegnati, la Società faceva pervenire memoria difensiva, a mezzo della quale chiedeva la conferma dell’impugnata decisione e delle sanzioni ivi disposte, eccependo la mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e le sanzioni richieste dalla Procura Federale e ciò anche in considerazione dell’assoluta buona fede che aveva caratterizzato l’operato della stessa Società. Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale si è riportato al ricorso ed ha chiesto, confermata la responsabilità oggettiva della Società ed in parziale riforma dell’impugnata decisione, l’irrogazione della sanzione di punti 9 (nove) di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2009/2010 per la Società TSC Lazio C5. Per la Società incolpata nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene di accogliere il ricorso presentato dalla Procura Federale. A tal fine, occorre da subito precisare che i fatti contestati sono stati provati nonché ammessi dagli stessi incolpati. Orbene, ciò posto, codesta Commissione ritiene che la valutazione dell’elemento psicologico dell’agente – ovvero dolo o colpa – seppur rilevante, non può certamente minare il principio dell’afflittività della sanzione a fronte di accertati comportamenti che abbiano violato le norme della giustizia sportiva. Nel caso di specie, a parere di codesta Commissione, la sanzione della sola ammenda inflitta in Primo Grado non appare affatto congrua ed afflittiva rispetto al comportamento posto in essere dalla Società deferita, ovvero l’aver utilizzato incautamente in ben nove gare di campionato un calciatore in posizione irregolare, traendone conseguentemente i relativi vantaggi agonistici e sportivi. Del resto, le argomentazioni svolte dalla Società in sede di memoria difensiva non possono trovare accoglimento, atteso che – come già sopra osservato – la buona fede può certamente essere valutata ai fini di mitigare la sanzione, ma non può assurgere ad un’importanza tale da rendere inefficace la stessa sanzione. Pertanto, in forza di quanto sopra, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso e la sanzione equa e proporzionata ai fatti contestati appare essere quella di cui al dispositivo, Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il ricorso della Procura Federale e, in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio, delibera di infliggere alla Società TSC Lazio C5, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) da scontarsi nella stagione sportiva 2009/2010.

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