F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009 VERTENZA: all.Orazio PIDATELLA / A.C. D. PATERNO’ 2004. ( 117/89 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 23 aprile 200
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 10 Ottobre 2009
VERTENZA: all.Orazio PIDATELLA / A.C. D. PATERNO’ 2004.
( 117/89 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 23 aprile 2009, l’allenatore di Base Pidatella Orazio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio esponendo di essere tesserato per la Società Paterno 2004, partecipante al Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Sicilia per la stagione sportiva 2008/2009, quale allenatore in 2^ della prima squadra. Il ricorrente precisa che, con regolare scrittura privata, di cui allega copia, sottoscritto il 4 novembre 2008, la Società sopra citata si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo di € 6.250,000, da pagarsi in unica soluzione, oltre al rimborso spese viaggi, come per legge.L’allenatore Pidatella, ha comunicato di essersi dimesso dall’incarico ricevuto il 6 febbraio 2009.Con il ricorso proposto l’allenatore Pidatella ha chiesto questo Collegio Arbitrale di far obbligo alla A.C. D. Paterno’ 2004, di corrispondergli la somma di € 3.125,00, relativo al periodo 4 novembre 2008 - 6 febbraio 2009, oltre al rimborso spese viaggi, pari ad € 532,00, nonché agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il contratto oggetto della controversia risulta essere stato depositato presso il competente Comitato Regionale di appartenenza, come da documentazione in atti.La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 12 maggio 2009, nulla ha controdedotto.Il Collegio, letti gli atti allegati, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Pidatella Orazio è meritevole di accoglimento.Al ricorrente va riconosciuta la somma di €. 3.125,00, per il periodo 4 novembre 2008, data della sottoscrizione del contratto, al 6 febbraio 2009, data delle sue dimissioni dall’incarico ricevuto, la somma di € 532,00 per rimborso spese viaggi, debitamente dimostrati, oltre ad €. 39,00 per interessi equitativamente calcolati.Nulla viene riconosciuto per risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, come da prassi del Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Pidatella Orazio e dichiara l’obbligo della A.C.D. Paterno’ 2004 di pagare la somma di €. 3.125,00 per premio tesseramento dalla data di sottoscrizione dell’accordo economico e fino alla data delle dimissioni, € 532,00= per spese di viaggi sostenuti dallo stesso, oltre ad €. 39,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 3.696,00..Alla sopracitata somma andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S..
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