F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010  (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA MENICHINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Sambenedettese 2009 SSDRL) (no

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49/CDN del 14/01/2010

 (139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA MENICHINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Sambenedettese 2009 SSDRL) (nota n. 3375/156pf09-10/AM/ma del 15.12.2009).

Con provvedimento del 15.12.2009, il Sostituto Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Mattia Menichini, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per avere utilizzato, sapendolo falso, mediante deposito in data 22 giugno 2009 presso gli Uffici della Lega Pro un contratto avente ad oggetto le prestazione sportive del medesimo calciatore. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato per il tramite del proprio Legale ha fatto pervenire memorie difensive. In tali memorie si eccepisce preliminarmente la genericità e conseguente inammissibilità del capo di imputazione formulato. Nel merito, si contesta che il comportamento tenuto dal Menichini abbia integrato la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS. Di conseguenza, si chiedeva il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Menichini Mattia mesi 6 (sei) di squalifica.

Per il Sig. Mattia Menichini è comparso l’Avv. Alessandro Calcagno, il quale riportandosi alla memoria ritualmente depositata, ha chiesto preliminarmente un termine a difesa per sviluppare articolate considerazioni e deduzioni, ribadendo altresì la necessità di un’ulteriore supplemento di istruttoria ex art. 34, comma 4, CGS. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentiti gli interessati, affermata la propria competenza, rileva quanto segue:

deve ritenersi infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del Manichini. Il capo di imputazione non può essere ritenuto generico, essendo ben delineato, preciso e perfettamente atto a rendere edotto l’incolpato delle violazioni ascritte. Va pertanto respinta l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del calciatore. Secondo quanto risulta dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio indagini e dalla documentazione allegata appare che la Società Aversa Normanna abbia disconosciuto la firma ed i timbri sul contratto. Il calciatore Manichini non ha disconosciuto la firma apposta sul contratto, ed anzi ha mostrato di ritenere il contratto valido ed efficace tra le Parti, provvedendo al deposito presso la Lega Pro in data 22 giugno 2009. La S.F. Aversa Normanna in data 26 agosto 2009, ovvero in data successiva al deposito del contratto del quale aveva precedentemente disconosciuto l’autenticità nella firma e nel timbro, sottoscriveva con l’odierno indagato una risoluzione contrattuale, a mente della quale le Parti addivenivano alla decisione concorde di risolvere ogni questione reciproca e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente ad ogni titolo, azione o ragione. Il fatto che le firme ed i timbri apposti sul contratto appaiano ictu oculi diversi da quelli riconosciuti come autentici dalla Società sportiva stanno solo a dimostrare che possano essere stati apposti da persona differente da quella cui si sarebbero dovuti riferire. La presenza di errori in ordine agli elementi di identificazione della Società Sportiva, assunti quale prova della attribuzione all’indagato della paternità del documento, sono controbilanciati dalla presenza di errori in ordine ai dati personali del calciatore stesso. L’avere il calciatore utilizzato il contratto, provvedendo al deposito del documento, non costituisce né può costituire prova certa della realizzazione materiale del falso. Si rileva pertanto che dalle risultanze documentali ritualmente acquisite non emergono sufficienti elementi per poter pervenire con la necessaria certezza ad una affermazione di responsabilità del Menichini. L’indagine svolta dalla Procura Federale, pur pregevole nella sua opera inquisitoria, avrebbe dovuto evidenziare, alternativamente:

- la imputabilità in capo al (solo) Menichini della realizzazione materiale del documento di cui al presente procedimento.

- oppure la coscienza della falsità materiale di esso all’atto del deposito presso l’Autorità Sportiva.

Si ritiene pertanto di prosciogliere il Sig. Mattia Menichini. Tenuto conto anche della necessità di graduare le sanzioni in base agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere il Sig. Mattia Menichini dalle imputazioni ascrittegli.

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