F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010 (137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spez

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 54/CDN del 28/01/2010

(137) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, all’epoca dei fatti) (nota n. 3113/1503pf07- 08/SP/ma del 2.12.2009).

Con atto del 2.12.2009 la Procura Federale ha deferito il sig. Giuseppe Ruggieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società Spezia Calcio 1906 Srl, all’epoca dei fatti; per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), par. II, punto 1 lett. d) delle NOIF, per il mancato deposito della reazione contenente il giudizio della società di revisione alla relazione semestrale al 31.12.2007. Alla riunione odierna, la Procura Federale ha concluso chiedendo per il Ruggirei l’inibizione per mesi due, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il deferito, rimasto assente, omettendo di far pervenire scritti difensivi ha rinunciato a difendersi. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Risulta pacifico che il deferito si sia reso inadempiente all’obbligo sullo stesso gravante in forza dell’art. 85, lett. B), par V, NOIF, concorrendo a corroborare le incolpazioni dirette allo stesso l’assenza di qualsiasi attività difensiva. L’accertamento dell’omissione contestata comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione della sanzione conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. Infligge al sig. Giuseppe Ruggieri l’inibizione per mesi 2 (due).

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