COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.7. OPPOSIZIONE U.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.7. OPPOSIZIONE U.S. RINASCENTE CORNEI

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del

4/11/2009 –Squalifica per cinque giornate giocatore Bruschini Matteo; Squalifica per quattro giornate

giocatore Pentrelli Giovanni - Campionato di 3^ Categoria

La Società Rinascente Cornei ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della

Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 4/11/2009 con le quali ha adottato le seguenti

sanzioni :

- squalifica per cinque giornate giocatore Bruschini Matteo : perché dopo essere stato espulso, per insulto all’arbitro, a

fine gara, mentre l’arbitro si recava al proprio automezzo, con linguaggio blasfemo minacciava ed insultava lo stesso”;

- squalifica per quattro giornate giocatore Pentrelli Giovanni :perché dopo essere stato sostituito mentre si recava negli

spogliatoi e approfittando di essere senza maglia, però riconosciuto, con linguaggio blasfemo insultava ripetutamente

l’arbitro”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Rinascente Cornei;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutate le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado e ritenute più congrue alla dinamica ed al contenuto dei

fatti la sanzione della squalifica per quattro giornate nei confronti del giocatore Bruschini e la squalifica per tre giornate a

carico del calciatore Pentrelli Giovanni

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S. Rinascente Cornei;

- di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Bruschini Matteo;

- di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del calciatore Pentrelli Giovanni.

La tassa reclamo non é stata versata.

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