COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.7. OPPOSIZIONE U.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 25 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.7. OPPOSIZIONE U.S. RINASCENTE CORNEI
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 20 del
4/11/2009 –Squalifica per cinque giornate giocatore Bruschini Matteo; Squalifica per quattro giornate
giocatore Pentrelli Giovanni - Campionato di 3^ Categoria
La Società Rinascente Cornei ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Belluno e pubblicate nel Comunicato n. 20 del 4/11/2009 con le quali ha adottato le seguenti
sanzioni :
- squalifica per cinque giornate giocatore Bruschini Matteo : perché dopo essere stato espulso, per insulto all’arbitro, a
fine gara, mentre l’arbitro si recava al proprio automezzo, con linguaggio blasfemo minacciava ed insultava lo stesso”;
- squalifica per quattro giornate giocatore Pentrelli Giovanni :perché dopo essere stato sostituito mentre si recava negli
spogliatoi e approfittando di essere senza maglia, però riconosciuto, con linguaggio blasfemo insultava ripetutamente
l’arbitro”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società U.S. Rinascente Cornei;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutate le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di primo grado e ritenute più congrue alla dinamica ed al contenuto dei
fatti la sanzione della squalifica per quattro giornate nei confronti del giocatore Bruschini e la squalifica per tre giornate a
carico del calciatore Pentrelli Giovanni
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S. Rinascente Cornei;
- di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Bruschini Matteo;
- di ridurre a tre giornate la squalifica a carico del calciatore Pentrelli Giovanni.
La tassa reclamo non é stata versata.