COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE C

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare

5.2.1. OPPOSIZIONE CALCIO CALDIERO TERME

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –

Applicazione Art. 17 C.G.S. gara Caldiero Terme – Sovizzo del 3/10/2009 – Campionato Regionale

Juniores

La Società Caldiero Terme ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,

pubblicata nel Comunicato n. 24 del 7/10/2009, con la quale adottava a suo carico la sanzione sportiva della perdita della

gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17 C.G.S. e art. 34 bis NOIF), per “aver schierato fin dal primo minuto in campo n. 4

giocatori “fuori quota” e per aver al 12’ del secondo tempo sostituito un giocatore in campo con altro calciatore “fuori

quota”, utilizzando pertanto n. 5 giocatori “fuori quota” anziché n. 4 come previsto dal regolamento vigente pubblicato nel

C.U. n. 1 dell’1/7/2009”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Caldiero Terme;

vista la documentazione ufficiale in atti ed il supplemento del rapporto reso dall’arbitro al G.S.;

sentito personalmente l’arbitro che ha integralmente confermato il rapporto di gara;

considerato il valore della prova privilegiata che il referto arbitrale riveste nel giudizio sportivo, ex art. 35.1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

• di respingere l’opposizione presentata dal Caldiero Terme;

• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Caldiero Terme, omologando

l’incontro peso in esame c.s. : Caldiero Terme – Sovizzo 0 – 3;

• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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