COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE C
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 21 Ottobre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE CALCIO CALDIERO TERME
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 24 del 7/10/2009 –
Applicazione Art. 17 C.G.S. gara Caldiero Terme – Sovizzo del 3/10/2009 – Campionato Regionale
Juniores
La Società Caldiero Terme ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale,
pubblicata nel Comunicato n. 24 del 7/10/2009, con la quale adottava a suo carico la sanzione sportiva della perdita della
gara in epigrafe per 0-3 (v. art. 17 C.G.S. e art. 34 bis NOIF), per “aver schierato fin dal primo minuto in campo n. 4
giocatori “fuori quota” e per aver al 12’ del secondo tempo sostituito un giocatore in campo con altro calciatore “fuori
quota”, utilizzando pertanto n. 5 giocatori “fuori quota” anziché n. 4 come previsto dal regolamento vigente pubblicato nel
C.U. n. 1 dell’1/7/2009”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Caldiero Terme;
vista la documentazione ufficiale in atti ed il supplemento del rapporto reso dall’arbitro al G.S.;
sentito personalmente l’arbitro che ha integralmente confermato il rapporto di gara;
considerato il valore della prova privilegiata che il referto arbitrale riveste nel giudizio sportivo, ex art. 35.1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere l’opposizione presentata dal Caldiero Terme;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della Società Caldiero Terme, omologando
l’incontro peso in esame c.s. : Caldiero Terme – Sovizzo 0 – 3;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.