COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.2. OPPOSIZIONE S.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.2. OPPOSIZIONE S.S. STAFFOLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale S.Donà di cui al Comunicato n. 24 del
16/12/2009 – Squalifica per 5 giornate giocatore Finotto Davide – Campionato di 3^ Categoria
La Società S.S. Staffolo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate assunta dal
Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà a carico del giocatore Finotto Davide e pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 24 del 16/12/2009 :”per aver appoggiato i pugni sul petto dell’arbitro spingendolo all’indietro e per
avergli rivolto una espressione offensiva e blasfema”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminata l’opposizione ritualmente presentata dalla S.S. Staffolo e la documentazione ufficiale agli atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente rribadito quanto riportato nel rapporto di gara, confermando anche
l’individuazione del giocatore Finotto Davide;
considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);
ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti
complessivamente valutati;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla S.S. Staffolo;
- di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Finotto Davide;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.