COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.2. OPPOSIZIONE S.S.

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 13 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

3.2.2. OPPOSIZIONE S.S. STAFFOLO

Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale S.Donà di cui al Comunicato n. 24 del

16/12/2009 – Squalifica per 5 giornate giocatore Finotto Davide – Campionato di 3^ Categoria

La Società S.S. Staffolo ha presentato opposizione avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate assunta dal

Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà a carico del giocatore Finotto Davide e pubblicata sul

Comunicato Ufficiale n. 24 del 16/12/2009 :”per aver appoggiato i pugni sul petto dell’arbitro spingendolo all’indietro e per

avergli rivolto una espressione offensiva e blasfema”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminata l’opposizione ritualmente presentata dalla S.S. Staffolo e la documentazione ufficiale agli atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente rribadito quanto riportato nel rapporto di gara, confermando anche

l’individuazione del giocatore Finotto Davide;

considerata l’efficacia privilegiata attribuita al predetto rapporto arbitrale (ex art. 35, comma 1.1. del C.G.S.);

ritenuto che il provvedimento sanzionatorio assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo rispetto ai fatti

complessivamente valutati;

constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a una riforma della sanzione impugnata

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dalla S.S. Staffolo;

- di confermare la squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Finotto Davide;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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