COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.9. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 17 Marzo 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.9. OPPOSIZIONE SOC. AMATORI CIRCOLO DIPENDENTI BANCA POPOLARE VICENZA

Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 32 del

10/2/2010 - Sanzione sportiva della perdita della gara Amatori Maggiore Auton. Grumolo – Amatori

Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza del 6/2/2010, penalizzazione di 1 punto in classifica;

ammenda di € 50,00 per rinuncia – Torneo del Sabato

La Società Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza ha presentato opposizione avverso i provvedimenti

emarginati assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 32 del

10/2/2010.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito personalmente l’arbitro;

considerato che già dal referto arbitrale e comunque da quanto ribadito nella presente riunione dal direttore di gara, la

mancata disputa della partita emarginata é dipesa esclusivamente dalla decisione del Presidente della Soc. Amatori

Maggiore Auton. Grumolo Sig. Pettenon Gianni, in quanto il Presidente della Soc. A.C. Grumolo delle Abbadesse

disputante il Campionato di 1^ Categoria 2009/2010), Sig. Longhin Sergio, ha voluto che il terreno di gioco venisse

salvaguardato per l’effettuazione di attività di settore giovanile;

ritenuto pertanto che alcuna responsabilità, nella circostanza, deve ascriversi alla Società Amatori Banca Polare Vicenza

in relazione al mancato svolgimento dell’incontro, riforma integralmente le decisioni assunte dal G.S. attinenti la ricorrente

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di accogliere l’opposizione avanzata dalla Soc. Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza e di annullare i

provvedimenti sanzionatori assunti dal G.S. a carico della stessa, con il C.U. 32 del 10/2/2010;

- di confermare unicamente a carico della Soc. Amatori Maggiore Grumolo le seguenti sanzioni disciplinari :

1) sanzione sportiva della perdita della gara (ex art. 17, comma 1 CGS), omologando l’incontro emarginato come segue:

Amatori Maggiore Auton. Grumolo – Amatori Circolo Dipendenti Banca Popolare di Vicenza 0 – 3,

2) penalizzazione di 1 punto in classifica per rinuncia;

3) ammenda di € 50,00 per rinuncia.

La tassa reclamo non é stata versata.

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