COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 14 Aprile 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 del 14 Aprile 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. OPPOSIZIONE U.S.D. VIGODARZERE
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 41 del 31/3/2010 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Murialdina-Vigodarzere del 6/3/2010 – Ammenda di € 52,00; Inibizione dirigente Marcato Mario sino al 30/4/2013 – Campionato Juniores Provinciale
La Società U.S.D. Vigodarzere ha presentato opposizione avverso le sottoindicate sanzioni deliberate del Giudice
Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 31/3/2010, adottate a seguito del
reclamo proposto dalla Società Murialdina che chiedeva l’invalidazione della gara emarginata, denunciando l’irregolare
partecipazione, del giocatore Strazza Nicola, pur non avendone titolo, alla gara medesima :
- sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a carico della società U.S.D. Vigodarzere;
- sanzione dell'ammenda di Euro 52,00 a carico della Società;
- sanzione della inibizione sino al 30/4/2010 a carico del dirigente Marcato Mario.
L’U.S.D. Vigodarzere ha fondato l’opposizione sul vizio di forma del reclamo della Pol. Murialdina, inoltrato al Giudice
della Delegazione Provinciale di Padova, asserendo di non aver mai ricevuto copia dello stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Vigodarzere;
vista la documentazione ufficiale;
acquisite informazioni presso la Segreteria del C.R. Veneto, da cui risulta che dal questionario di iscrizione al Campionato
2009/2010 la sede sociale ed il recapito postale dell’U.S. Vigodarzere non corrispondono all’indirizzo cui la Società
reclamante Murialdina ha inviato la copia del proprio ricorso;
verificato presso l’apposito servizio informativo internet delle Poste Italiane S.p.a. la restituzione del plico recante la
predetta copia del reclamo al Centro Postale di Padova;
ritenuto quindi che, per quanto sopra, il reclamo inoltrato dalla Società Murialdina fosse irrituale, in quanto contrario al
disposto di cui all’art. 46, 4° e 5° comma del C.G.S.;
ritenuto, conseguentemente, che essendo inammissibile detto reclamo, la decisione del G.S. di primo grado deve essere
annullata per la parte riguardante la modifica del risultato dell’incontro preso in esame, dovendosi, per converso,
omologare il risultato conseguito sul campo (Murialdina – Vigodarzere 0 – 2) con l’acquisizione di 3 punti nella classifica
del campionato di competenza a favore dell’U.S. Vigodarzere;
considerato peraltro che risulta “per tabulas” la partecipazione del calciatore Strazza Nicola alla gara su indicata, che non
ne aveva titolo (ex art. 61, comma 5 delle N.O.I.F.) e che ciò comporta comunque l’applicazione dell’art. 46, 6° comma del
C.G.S. (provvedimenti disciplinari a carico della Società inadempiente);
ritenuto, per tale motivo, di comminare alla Società Vigodarzere, oltre alla sanzione della ammenda di € 52,00, già inflitta
anche dal Giudice Sportivo di primo grado, per avere impiegato in gara ufficiale un giocatore non in regola con le
disposizioni sul tesseramento, altresì la penalizzazione di 3 punti in classifica nel Campionato Juniores Provinciale
2009/2010;
ritenuto, infine, di dover sanzionare, come fatto dal Giudice Sportivo di primo grado, il dirigente accompagnatore Sig.
Marcato Mario con l’inibizione sino al 30/4/2010
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di omologare la gara con il risultato acquisito in campo di : Murialdina – Vigodarzere 0 – 2;
- di penalizzare la Società Vigodarzere di n . 3 punti nella classifica del Campionato Juniores Provinciale 2009/2010;
- di comminare a carico della Società Vigodarzere la sanzione della ammenda di € 52,00;
- di comminare la sanzione della inibizione sino al 30/4/2010 a carico del dirigente Marcato Mario.