F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010 (135) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa – (nota N°. 2199/98pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26 del 03.11.2010
(135) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 2199/98pf10-11/SP/blp del 15.10.2010).
Letti gli atti;
Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 15 ottobre 2010 nei confronti del Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa per la violazione di cui all’art.10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo IV) lettera A) punto 1) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per il mancato pagamento entro il termine del 25 giugno 2010 degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; al titolo I) paragrafo III) lettera B) punto 4) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per il mancato pagamento entro il termine del 30 giugno 2010 dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;
e nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Letta la memoria difensiva datata 25 ottobre 2010 depositata in giudizio nell’interesse dei soggetti deferiti; Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per mesi 8 (otto) al Sig. Francesco Rispoli;
▪ penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Salernitana Calcio 1919 Spa.
Ascoltati altresì i difensori dei soggetti deferiti i quali hanno concluso, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, per il proscioglimento dei soggetti deferiti. Premesso che vanno prese in considerazione analiticamente tutte le censure formulate dalla difesa dei soggetti deferiti si rileva quanto segue: In ordine alla questione degli emolumenti ai tesserati. Per i compensi dovuti all’allenatore Bortolo Mutti, pur prendendo atto che la Società aveva depositato in Lega l’importo netto dei compensi dovuti, circostanza che per indirizzo di questa Commissione però non vale e non può valere come pagamento effettivo del dovuto, non può non tenersi conto che la Società stessa ha provveduto all’effettivo saldo in data 9 luglio 2010 e cioè successivamente al termine del 25 giugno 2010 espressamente previsto dalla normativa vigente; per i compensi dovuti ai tesserati rinunciatari va considerato che le informali rinunce non possono essere prese in considerazione in quanto prive di ogni giuridica efficacia e dunque richiedibili nuovamente in qualsiasi momento da parte dei soggetti interessati; per i tesserati liquidati in contanti si condivide il fatto che tale forma di pagamento possa essere utilizzata ma in ogni caso non v’è traccia in atti di regolari quietanze per tutti i soggetti interessati;
Sulla questione dei contributi Enpals In primo luogo la Società non è stata in grado di dimostrare l’effettivo pagamento dei
contributi Enpals per il tesserato Bortolo Mutti avendo provveduto a depositare in Lega prima ed a pagare all’allenatore poi il solo compenso netto senza allegare certificazione del pagamento di detti contributi (la richiesta di un termine per produrre detta documentazione formulata all’odierna riunione appare irrilevante per le ragioni che seguono). Per tutti gli altri tesserati il fatto che sia stata chiesta la rateizzazione del debito contributivo relativamente al periodo marzo 2009/maggio 2010 non appare sufficiente giacchè l’ENPALS, con determinazione N°. 1105 del 30/6/2010, determinava di accogliere l’istanza “subordinando l’efficacia del provvedimento alla produzione delle garanzie fideiussorie prestate da istituti bancari o imprese di assicurazione nei termini ed alle condizioni riportate in premessa. La produzione della predetta garanzia risulta essenziale ai fini della concessione del presente beneficio rateale”; appare evidente che la presentazione della garanzia fideiussoria risultava essenziale per l’efficacia del provvedimento di rateizzazione che pertanto al 30 giugno 2010 era inidoneo a produrre qualsivoglia effetto giuridico. Ritenuto dunque che le violazioni ascritte ai soggetti deferiti appaiono sussistere e valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 8 (otto) al Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 Spa;
▪ penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Salernitana Calcio 1919 Spa.
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