COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. MONASTIER Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3 del 3/11/2010 – Squalifica quattro giornate giocatore Gobbo Gian Marco – Campionato 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 10 Novembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.1. OPPOSIZIONE A.S.D. MONASTIER
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 3 del 3/11/2010 –
Squalifica quattro giornate giocatore Gobbo Gian Marco - Campionato 2^ Categoria
L’A.S.D. Monastier ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata
nel Comunicato n. 3 del 3/11/2010 del C.R.Veneto, con la quale ha assunto la squalifica per quattro giornate a carico del
calciatore Gobbo Gian Marco : “espulso per comportamento offensivo verso l’arbitro nonché blasfemo, allontanandosi
persisteva in tali atteggiamenti”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Monastier;
vista la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da
attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1.del C.G.S.);
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in
esame, che appare quindi congrua
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Monastier;
- di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gobbo Gian Marco;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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