COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.S.D. POLISPORTIVA LA VETTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 4/11/2010 – Ammenda € 500,00 a carico della Società – Campionato Prov. le Giovanissimi Squadre “B”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 24 Novembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.7. OPPOSIZIONE A.S.D. POLISPORTIVA LA VETTA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 4/11/2010 – Ammenda € 500,00 a carico della Società - Campionato Prov. le Giovanissimi Squadre “B” La Società Polisportiva La Vetta ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 26 del 4/11/2010 con la quale ha assunto a carico della Società la sanzione dell’ammenda di € 500,00 : “per comportamento discriminatorio da parte dei propri sostenitori nei confronti di calciatori avversari”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Polisportiva La Vetta; vista la documentazione ufficiale in atti; considerate non veridiche le affermazioni contenute al punto 1 del predetto ricorso, circostanza riscontrata d’ufficio a seguito dei controlli effettuati sugli atti in possesso dalla F.I.G.C.; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure che appare congrua in relazione ai fatti addebitati alla ricorrente; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (cfr. art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Polisportiva La Vetta; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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