COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. STANGA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 23/3/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Zoso Davide – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 06 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. OPPOSIZIONE A.S.D. STANGA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 37 del 23/3/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Zoso Davide – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Stanga ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 37 del 23/3/2011 con la quale ha assunto la squalifica sino al 16/3/2012 a carico del giocatore Zoso Davide : “per aver lanciato contro l’arbitro il pallone avendolo colpito sul braccio messo a difesa del corpo, procurandogli lieve formicolio. ed offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Stanga; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la specifica dettagliata descrizione della condotta contestata, effettuata in sede di referto di gara; considerato inoltre che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S., fa piena prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare la delibera impugnata; ritenuta congrua agli accadimenti la sanzione comminata al giocatore Zoso Davide dal Giudice Sportivo di primo grado P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Stanga; - di confermare la sanzione della qualifica per cinque a carico del giocatore Zoso Davide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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