COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. MONTECCHIO S.PIETRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del Comitato Regionale Veneto del 25/5/2011 – Ammenda di € 430,00; Squalifica sino al 31/12/2012 Giocatore Facchin Cristian – Play-Off Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. OPPOSIZIONE G.S. MONTECCHIO S.PIETRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 52 del Comitato Regionale Veneto del 25/5/2011 – Ammenda di € 430,00; Squalifica sino al 31/12/2012 Giocatore Facchin Cristian – Play-Off Campionato di 2^ Categoria La Società G.S. Montecchio Maggiore ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel Comunicato n. 52 del 25/5/2011 con le quali ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 430,00.- a carico della Società : “durante il secondo tempo alcuni sostenitori si avvicinavano alla recinzione urlando bestemmie, nonché insultando e minacciando la terna; al 43' del secondo tempo inoltre lanciavano due bottigliette verso il terreno di gioco, nonché alcuni sputi verso i giocatori avversari. Continuavano con le offese e minacce verso la Terna durante tutta la permanenza presso l'impianto sportivo”; - Squalifica sino al 31/12/2012 a carico del giocatore Facchin Cristian :”al termine della gara, prima di abbandonare il terreno di gioco, insultava l’arbitro, poi si rivolgeva all’A.A. n .2 con frasi offensive e colpendolo con uno sputo allo zigomo destro. Rientrato negli spogliatoi, bestemmiava e si rivolgeva nuovamente alla terna in modo irriguardoso”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società G.S. Montecchio S.Pietro; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e nel supplemento; valutate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrue rispetto ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita al referto arbitrale e dei suoi assistenti nel giudizio sportivo (ex art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Montecchio S.Pietro; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 430,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2012 a carico del giocatore Facchin Cristian; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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