• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 434/1880 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 435/1866 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 497/1899 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 434/1880 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 435/1866 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 497/1899 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente dispone, previo consenso del rappresentante della Procura federale, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Rondini Fulvio all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Sangiovannese 1927 Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ il primo, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF,per non avere depositato, entro il termine del 31 maggio 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011; dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio,febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010, nonchè delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre,novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art. 10 del CGS;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Fulvio Rondini, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Fulvio Rondini, personalmente, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Fulvio Rondini, sanzione della inibizione di mesi 7 (sette), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di 6 (sei) punti di penalizzazione, con l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al dirigente risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) al Sig. Rondini. Infligge la sanzione di 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società AC Sangiovannese 1927 Srl.
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(46) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 434/1880 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 435/1866 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FULVIO RONDINI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovannese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVANNESE 1927 Srl ▪ (nota N°. 497/1899 pf10-11/SP/ac del 20.7.2011)."