F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (525) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO SCERRA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ ROVIGO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 8788/660 pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012 (525) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO SCERRA (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ ROVIGO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 8788/660 pf10-11/AM/LG/gb del 17.5.2011). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che con atto del 25 maggio 2011 la Procura federale ha deferito il Sig. Francesco Scerra, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Rovigo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 6 del C.U. n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; rilevato che in base a tale contestazione i deferiti risultano avere omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010 della fidejussione in originale; ascoltato il rappresentante della Procura federale che in data odierna ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Scerra della sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1000,00 (€ mille/00), rilevato altresì che sia la convocazione per la precedente riunione del 24 novembre 2011 sia quella per la riunione odierna risultano andate a buon fine P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) al Sig. Scerra Francesco e quella dell’ammenda di € 1000,00 (€ mille/00) per la Società Rovigo Calcio Srl
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