F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Domenico SCARDACE / A.C.D. CITTA’ di VITTORIA (155/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Domenico SCARDACE / A.C.D. CITTA' di VITTORIA (155/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO L'allenatore di Base Uefa "B" Domenico SCARDACE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 6/06/2012, ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.C.D. Città di Vittoria il pagamento della somma di C. 5.600,00, dovuti per rimborso spese di viaggi, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Nel ricorso a stato, altresì, precisato che, in data 20/12/2011, ha sottoscritto con il sig. Barravecchia Salvatore, quale legale rappresentante della Società sopra citata, partecipante al campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., una scrittura privata di gratuità, prevedendo un numero di 6 allenamenti settimanali, solo con il rimborso spese benzina. Il ricorrente, ha precisato, ancora, di essersi dimesso in data 8/02/2012, di aver percorso, dalla sua residenza a quella della Società, chilometri 200 ad allenamento, per un totale di chilometri 16.000, per un totale di € 5.600,00, di aver sostenuto un totale di 80 allenamenti cosi ripartiti: - Mese di Ottobre 2011 numero 6; - Mese di Novembre 2011 numero 25; - Mese di Dicembre 2011 numero 25; - Mese di Gennaio 2012 numero 24. Al ricorso ha allegato copia di lettera di dimissioni dell'8/02/2012, copia della richiesta di tesseramento da tecnico con la Società A.C.D. Città di Vittoria, per la stagione sportiva 2011/2012, copia del contratto di gratuity con il solo rimborso spese di viaggi del 20/10/2011. Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta della Segreteria di questo Collegio, ha inviato copia dell'accordo in questione, comunicando l'avvenuto depositato presso i loro Uffici. Con raccomandata del 27/07/2012, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale inviata la A.C.D. Città di Vittoria alla presentazione di eventuali controdeduzioni e documenti circa il ricorso proposto dal ricorrente e, a quest'ultimo, eventuali osservazioni. La Società convenuta, con raccomandata dell'8/08/2012, ha contro dedotto sostenendo che il ricorrente ha abbandonato, senza motivo, la Società e la squadra il 26/01/2012 senza dare comunicazione scritta e non partecipando a cinque gare di campionato; inoltre, che il ricorso proposto dal ricorrente Scardace , inviato al Collegio Arbitrale, alla data dell'8/08/2012 non a stato ricevuto dalla Società e da nessun membro societario. Il ricorrente,alle osservazioni della Società, ha inviato le sue osservazioni sostenendo che le affermazioni del sig. Camilleri Pietro, quale delegato della A.C.D. Città di Vittoria, sono pretestuose in quanto ha inviato la comunicazione delle sue dimissioni in data 8/02/2012, che la Società era al corrente della decisione presa e che, pertanto, non si può parlare di abbandono. Inoltre, circa la non conoscenza della sua vertenza, chiarisce che la raccomandata spedita alla Società e stata "RIFIUTATA", cosi come si evince dalla scritta dell'addetto postale, e che non sa spiegarsi come mai vengono fatte certe affermazioni da parte della Città di Vittoria se non era conosciuto il contenuto. Il ricorrente ribadisce, pertanto, quanto giy richiesto nel ricorso. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Scardace Domenico e meritevole di accoglimento. Circa l'assunto da parte della A.C.D. Città di Vittoria dell'abbandono dell'allenatore agli allenamenti ed agli incontro di calcio previsti nella stagione sportiva 2011/2012, avrebbe dovuto contestare tale circostanza allo stesso con l'avvio delle procedure previste dall'art. 44, punto 1 del Regolamento della L.N.D. con la segnalazione alla Procura Federale, in difetto del quale il rimborso spese viaggi e previsto come da contratto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Citty di Vittoria di corrispondere all'allenatore Domenico Scardace la somma di C. 5.600,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2011/2012 oltre ad E. 70,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di C. 5.670,00. Nulla e dovuto per l' invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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